03/03/2024
LA CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO: OBBLIGHI E LIMITI DI NAVIGAZIONE
Si definisce imbarcazione ogni unità galleggiante in grado di avere una propria direzione di motoindipendentemente da cosa la determini, sia essa la forza del vento (propulsione velica), quella di un motore (propulsione a motori) o la forza stessa dell’uomo (propulsione a remi).
Esistono due tipi di imbarcazioni adatte alla navigazione da diporto:
Le unità da diporto, ossia tutte quelle imbarcazioni utilizzate in acque interne e marittime senza scopo di lucro, cioè per scopi ricreativi o per scopi sportivi.
Le unità utilizzate a fini commerciali – e questa è una delle novità introdotte dal nuovo Codice della Nautica – ovvero quelle destinate al noleggio, all’insegnamento professionale della navigazione da diporto, all’assistenza all’ormeggio delle unità da diporto, all’attività di assistenza e traino delle unità da diporto o quelle impiegate da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Nella categoria delle unità utilizzate a fini commerciali rientrano anche le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
A seconda della lunghezza dello scafo, le unità da diporto possono essere a loro volta suddivise in:
Moto d’acqua: è considerata moto d’acqua ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 m, che come fonte primaria di propulsione utilizza un motore di propulsione con una p***a a getto d’acqua. Destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
Natanti da diporto: le unità a remi o con scafo fino a 10 m di lunghezza.
Imbarcazioni da diporto: le unità con scafo superiore a 10 m e fino a 24 m.
Navi da diporto: presentano uno scafo di lunghezza superiore a 24 m e si dividono in:
navi da diporto maggiori (con una stazza lorda superiore a 500 GT);
navi da diporto minori (con una stazza lorda fino a 500 GT);
navi da diporto minori storiche (con stazza fino a 120 GT, costruite in data anteriore al 1° Gennaio 1967).
Questa classificazione è molto importante, perché le norme da rispettare variano a seconda del tipo di unità da diporto.
Per le imbarcazioni da diporto (a differenza dei natanti e delle moto d’acqua) sono obbligatori:
Licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’unità;
Certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
Entrambi i documenti vengono rilasciati dallo Sportello Telematico del Diportista (STED) all’atto dell’iscrizione.
Anche per le navi da diporto è obbligatorio disporre della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Tuttavia, diversamente da quanto accade per le imbarcazioni da diporto, la licenza di navigazione che viene rilasciata per le navi da diporto abilita alla navigazione nelle acque interne e marittime senza alcun limite.
Sia le navi che le imbarcazioni da diporto sono iscritte all’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto.
Imbarcazioni da diporto con marcatura CE e senza marcatura CE
La marcatura CE, che possiamo vedere sulla gran parte dei prodotti in commercio, rappresenta, per ogni consumatore, la garanzia che il prodotto acquistato è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’Unione Europea.
Tale garanzia vale per tutto il ciclo produttivo, ovvero per le fasi di progettazione, fabbricazione, immissione sul mercato, messa in servizio e utilizzazione.
CENNI SULLA MARCATURA CE
La marcatura CE è obbligatoria dal lontano 1993 per tutti i prodotti disciplinati dalla direttiva comunitaria. Tra cui: macchine, dispositivi medici, giocattoli, prodotti elettrici ed elettronici, materiali da costruzione.
Nell’Unione Europea sono pochi i prodotti in commercio per i quali non sussiste l’obbligo della marcatura. Giusto per fare qualche esempio, appartengono a questa categoria oggetti come mobili di legno, articoli da giardino, materassi, strumenti musicali non elettrici, calzature e valigeria.
Le imbarcazioni da diporto, come è facile immaginare, devono invece possedere la marcatura. Rispondono alla direttiva 2013/53/UE (che ha soppiantato la storica direttiva 94/25/CE) ai fini della libera commercializzazione nello Spazio Economico Europeo.
LA MARCATURA CE NELLA NAUTICA
I prodotti del settore che richiedono marcatura sono “tutte le imbarcazioni aventi uno scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 ed i 24 metri (misurati secondo le norme armonizzate) e che vengono utilizzate per finalità ricreative e sportive“.
Rispetto alla 94/25/CE, la nuova direttiva risulta ancora più attenta verso gli standard di sicurezza e sostenibilità.
In particolare, rispetto al passato, la 2013/53/UE:
Aggiorna le categorie di progettazione delle imbarcazioni da diporto;
Richiede livelli di emissioni dei motori più bassi rispetto alle precedenti indicazioni;
Migliora ed estende alcuni requisiti essenziali per la sicurezza. Come: la protezione dalle cadute fuoribordo, la prevenzione degli scarichi a mare, la galleggiabilità e i mezzi di sfuggita per i multiscafi.
In accordo alla direttiva attuale, dal 18 gennaio 2017 si applica una serie di “Norme per la certificazione CE delle imbarcazioni da diporto e relativi componenti, delle moto d’acqua e dei motori di propulsione installati su o in unità da diporto” per tutti i costruttori che vogliano produrre o importare imbarcazioni nel mercato europeo.
CATEGORIE DI PROGETTAZIONE
Ogni costruttore che si stia approcciando alla progettazione e alla costruzione di un’imbarcazione, lo dovrà fare in conformità ai requisiti di stabilità, galleggiabilità e a tutti gli altri requisiti essenziali riportati nell’Allegato I della Direttiva.
Secondo quanto stabilito, le categorie di progettazione sono:
A: ad essa appartengono tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti superiori a forza 8(scala Beaufort) e ad un’altezza d’onda superiore a 4 metri (con esclusione di circostanze estreme quali tempeste, uragani, onde anomale);
B: ad essa appartengono tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti di forza 8 e ad un’altezza d’onda fino a 4 metri;
C: ad essa appartengono tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti di forza 6 e ad un’altezza d’onda fino a 2 metri;
D: ad essa appartengono tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti di forza 4 e ad un’altezza d’onda fino a 0,3 metri.
Per ottenere la marcatura, e di conseguenza commercializzare il proprio prodotto, il fabbricante inoltra una richiesta ad uno degli Enti Certificatori autorizzati, in cui specifica le caratteristiche principali dell’imbarcazione e le procedure di valutazione che intende adottare.
Alla domanda, il costruttore avrà cura di allegare una ricca documentazione tecnica, costituita da:
una descrizione generale del tipo di imbarcazione;
i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;
un elenco delle norme, applicate interamente o parzialmente;
i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti;
i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilità, e i calcoli relativi alla galleggiabilità;
i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico;
i rapporti di prova delle emissioni acustiche.
A questo punto, l’Organismo Notificato verificherà la conformità del prodotto attraverso un’apposita valutazione di conformità. Quando l’Organismo Notificato accerta la conformità del prodotto, rilascia un certificato di conformità.
Il fabbricante, a quel punto, redige la Dichiarazione di Conformità (DC) – obbligo di legge – in cui dichiara, sotto la propria responsabilità esclusiva, che il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva.
Una volta completato l’intero iter, potrà essere apposta la marcatura CE all’imbarcazione che per il consumatore risulterà sicura e conforme alle Direttive Europee.
In ultimo, ma non per importanza, ricordiamo che il periodo di validità della certificazione avrà la durata stabilita dalla direttiva. Ovvero di 3 anni per i certificati relativi ai moduli D, E, H e illimitata per i certificati relativi ai moduli A1, B, C1, F e G.
UNITÀ SENZA MARCATURA CE
Ricordiamo che i natanti non dotati di marcatura CEsono abilitati alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa nelle acque marittime.
Tale limitazione viene riportata sulla licenza di navigazione e comunque non vale per natanti quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, che possono solo navigare entro un miglio dalla costa. In assenza di marcatura CE, sarà dunque opportuno avere a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità.
In alternativa, è possibile richiedere l’attestazione di idoneità ad un Organismo Autorizzato o Notificato. Questi documenti, infatti, possono abilitare i natanti privi di marcatura alla navigazione fino alle 12 miglia dalla costa.
Le imbarcazioni da diporto senza marcatura CEpossono essere abilitate alla navigazione senza alcun limite nelle acque marittime e interne, oppure fino a 6 miglia nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne.