Ingegneri Romani

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30/06/2024

Oggetto: Azione disciplinare in carenza di formazione obbligatoria.

Costituisce illecito disciplinare la violazione dell’obbligo formativo di cui all’art.7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n.137.

Il prossimo 18 luglio si terrà a Roma un incontro sulla Deontologia Professionale (vedi locandina): l'argomento in oggetto potrebbe costituire uno spunto di riflessione.

Una delle questioni più controverse, soprattutto da Colleghi ingegneri non più giovani, riguarda l'esonero dall'obbligo formativo al superamento di una certa età.

Per gli architetti l'obbligo formativo cessa al superamento del 70° anno di età. Per contro il Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ha inserito nel proprio regolamento un analogo esonero: l'obbligo formativo per l'ingegnere non cessa mai.

La differenza di regolamentazione tra le due categorie professionali, che molto spesso sovrappongono i loro rispettivi campi di intervento professionale, costituisce un "vulnus" che potrebbe incidere anche sul piano deontologico.

A titolo di esempio non esaustivo si pensi al caso di un architetto settantaduenne che ha cessato la formazione obbligatoria (come suo diritto) e un ingegnere della stessa età che parimenti ha cessato la formazione (violando l'obbligo formativo). Essi presentano in concorrenza una proposta d'incarico di Direzione Lavori a un Committente che assegna l'incarico all'ingegnere.

L'architetto, non soddisfatto della perdita dell'incarico, denuncia l'ingegnere alla deontologica. L'ingegnere, sostiene l'architetto, non può esercitare la professione non avendo crediti formativi professionali sufficienti. Un siffatto caso limite potrebbe comportare per l'ingegnere la perdita dell'incarico, una sanzione di natura deontologica e l'acquisizione dell'incarico da parte dell'architetto che esercita lecitamente la professione pur trovandosi nella stessa posizione, rispetto all'obbligo formativo.

Come dovrebbe essere valutato deontologicamente il comportamento dell'ingegnere? Da un'applicazione rigida del codice egli andrebbe sanzionato ma, nello specifico, è logico e opportuno? Il Collegio di disciplina giudicante ha il dovere di valutare i gradi di preparazione effettivi dell'architetto attore e dell'ingegnere convenuto?

Nella mia qualità di membro del Consiglio di Disciplina confesso il mio personale imbarazzo e disorientamento nel dover valutare il mancato aggiornamento professionale di un Collega anziano che molto probabilmente possiede una preparazione e un aggiornamento più che sufficienti per taluni incarichi.

E' auspicabile un intervento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri a livello regolamentare cha sancisca un allineamento con la categoria degli Architetti prevedendo la cessazione dell'obbligo formativo al superamento del 70° anno di età.

Grazie dell'attenzione.

22/12/2022
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