30/12/2023
1925. Dicembre
È edito l’ultimo numero di “LUX”. Bollettino del Supremo Consiglio
del R.S.A.A.
Questa è la pagina ufficiale del Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato per la Giurisdizione Massonica Italiana.
Dal punto di vista storico il RSAA è il risultato finale di una complessa evoluzione che interessò vari sistemi alto graduali massonici, sviluppatisi in modo indipendente nel corso del XVIII secolo a partire dalle Ordonnances Generales pubblicate dalla Gran Loggia di Francia (1743) e successivamente attraverso il Capitolo di Clermont (1754) e gli Imperatori d'Oriente e d'Occidente (1758), che crea
30/12/2023
1925. Dicembre
È edito l’ultimo numero di “LUX”. Bollettino del Supremo Consiglio
del R.S.A.A.
27/12/2023
1789 - 27 dicembre. Roma
Giuseppe Balsamo, denominato il Conte Cagliostro viene rinchiuso a Castel Sant’Angelo.
22/12/2023
18/12/2023
1890 - 18 dicembre. Napoli
Banchetto massonico , organizzato presso l’Hotel Naples, in onore del Gran Maestro Adriano Lemmi.
16/12/2023
1862 - 16 dicembre.
Torino. Il Fratello de Crouy-Chanel unitamente ai Fratelli Ferdiando
Ghersi, Francesco De Luca e Pio Aducci costituisce una sezione
del Concistoro dei Sovrani Principi del Real Segreto.
14/12/2023
1784 - 14 dicembre. Vienna
Wolfgang Amadeus Mozart è iniziato presso la loggia "Zur Wohltätigkeit".
11/12/2023
1785 - 11 dicembre.
Editto di Giuseppe II.
JOSEPHUS II. Dei gratia electus Romanorum Imperator,
semper Augvstus, Germaniae, Hungariae, & Bohemiae Rex,
Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotharingiae, Mediolani,
& Ma n t u a e &c. &c . &c.
GIOVANNI GIUSEPPE del S.R.I. Conte de Wilzeck, Barone de Hu1tchin, e Guttenland etc. etc., Gentiluomo di Camera, e Consigliere Intimo Attuale di Stato di S.M.I.R. Apostolica, Generale Sovrintendente, e Giudice Supremo dеllе Regie Poste, Commissario Plenipotenziario Imperiale in Italia, Ministro Plenipotenziario della Maestà Sua presso il Governo Generale della Lombardia Austriaca, e Suo Rappresentante in assenza del Serenissimo Arciduca Governatore.
Sua Maesta l'Imperatore, e Re con suo Viglietto di Gabinetto si e degnata di manifestare la Sovrana Sua Mente intorno la Società dei cosi detti Franchi Muratori, del tenor seguente:
≪ Siccome in uno Stato ben regolato non deve sussistere alcuna cоsа senza un certo ordine, e direzione, cosi trovo necessario di spiegare la seguente Mia Intenzione, che dovrà diramarsi ai Governi Provinciali per l'esatto adempimentо.
≪ Le Società de’ così detti Franchi Muratori, i di cui misteri tanto Mi sono ignoti, quanto non sono mai stato curioso di risapere le frivole loro cerimonie, si accrescono, e si estendono al giorno d'oggi fino a tutte le più piccole Città. Queste Adunanze abbandonate a sè medesime, e senza direzione possono facilmente degenerare in istravaganze, che siano pregiudiziali alla Religione, al buon ordine, ed ai costumi, particolarmente rispetto ai Superiori, i quali per la fanatica, e stretta loro unione potrebbero non agire con tutta l'equità verso gli altri loro Subalterni, che non siano della stessa loro Società, o per lo meno abusarne maliziosamente per carpire l'altrui denaro.
≪ Per l'addietro, ed in altri Paesi si proibivano, e si punivano li Franchi Muratori, e venivano disturbate, e proscritte le Adunanze nelle loro Logge, perciò solo che si ignoravano i loro misteri. A Me, benché ignaro egualmente de’ medesimi, basta il sapere che tali Unioni di Franchi Muratori abbiano fatto qualche sorta di bene a pro’ dell’umanità, dеll'indigenza, e dell'educazione, perché m'induca ad ordinare colla presente a loro vantaggio più di quello, che sinora sia stato disposto in alcun altro Paese, cioè che anche senza sapersi le loro Leggi, e pratiche siano nondimeno prese sotto la protezione, e tutela dello Stato sino a tanto che opereranno del bene, e che siano formalmente permesse le loro Adunanze : Dovranno pero osservarsi dalle medesime esattamente 1e seguenti Mie Prescrizioni
≪ Primo.
Potrà esservi in avvenire nella Citta Capitale d'ogni Provincia, ove risiede il Governo, una sola Loggia di Franchi Muratori, i quali potranno unirsi tutte lе volte, che loro piacerà: Dovrà essa pero annunciare sempre colla indicazione dell'ora i giorni, ne' quali vorrà tenere Adunanza, al Magistrato, o al rispettivo Capo della Polizia di quella Citta. Qualora poi in alcuna delle dette Città Capitali non pоtessero tutti i Confratelli capire in una sola Loggia, verrà ad essi permessa una seconda, o al più una terza Loggia, le quali pero dovranno dipendere dal Саро della principale, ed annunciare parimenti come sopra i giorni, e le ore delle sue Adunanze.
≪ Secondo.
Nеllе altre Citta, ove non risieda il Governo Provinciale, meno poi in Campagna, o nelle Ville dei Particolari, non sarà in avvenire permesso di tenere simili Assemblee di Franchi Muratori, e qualora se ne tenessero, verrà corrisposto a chi le denuncierà all'effetto che siano punite, lo stesso premio stabilito dalle Gride per i Giuochi d'Azzardo; mentre non deve permettersi, che una unione di Persone di differente condizione sia abbandonata alla propria arbitraria direzione, ma deve essere subordinata alla direzione, e vigilanza d'Uomini di conosciuta probità. I Contravventori saranno castigati per la loro disubbidienza anche con pene corporali.
≪ Terzo.
I Prefetti, o qualunque altra denominazione essi abbiano, delle Logge, che in avvenire potranno sussistere nelle città Provinciali come sopra, dovranno sul proprio onore, e riputazione presentare al Capo della Provincia una Nota fedele dei Nomi di tutti i Franchi Muratori ascritti alla rispettiva loro Loggia, di qualunque stato, e condizione essi siano, la quale dovrà essere qui trasmessa; Saranno in seguito tenuti i Prefetti delle Logge di notificare ogni Trimestre la diminuzione, o aumento del numero de’ Confratelli, senza però indicare le promozioni, i caratteri, o titoli che godono nella medesima Società; Venendo a mutarsi il Maestro della Loggia, il nuovo nominato dovrà parimenti passarne la notizia al Governo Provinciale.
≪ Quarto.
All'incontro quando queste Logge saranno in tal guisa montate, saranno esse per sempre esenti da ogni ulteriore perquisizione, esame, e curiosa ricerca, e potranno tenere liberamente, e senza contrasti le loro Adunanze. In tal modo questa Società formata, da tanti a Me noti onesti Uomini potrà fors'anche rendersi veramente utile all'umanità, ed alle scienze. S'intendono però a un tempo stesso onninamente abolite, e vietate con tutto rigore tutte le Logge spurie, e clandestine, che hanno data già occasione a molti inconvenienti, some Mi e ben noto.
≪ Non dubito punto che questa Mia Determinazione, la quale dovrà essere ovunque notificata con una Circolare, non sia per riuscire di soddisfazione, e tranquillità a tutte le Persone oneste e di retto pensare, ed a tutti gli altri di bastevole ritegno da ulteriori riprovevoli Adunanze, ed eccessi. Tanto dovrà farsi noto a chi conviene, affinché pervenga a comune notizia, e possa ognuno secondo il proprio istituto vеgliаrе sull'esatta osservanza della medesima, e sappia cosi evitare ogni perniciosa conseguenza.
Vienna 11. Dicembre 1785. –
Firmat. GIUSEPPE ≫.
Ad oggetto pertanto che ognuno sia inteso di questa Sovrana Determinazione il Governo la fa dedurre a comune notizia col presente Editto da pubblicarsi, ed affiggersi ne' Luoghi soliti di tutta la Lombardia Austriaca, commettendo ai Tribunali, e Giusdicenti della medesima di invigilare per l'esatta, e correlativa esecuzione, e di procedere contro i Contravventori a termini delle Sovrane Dichiarazioni.
Dat. in Milano li 1. Gennaio 1786
WILZECK
V. Pecci V. Biondi P.P.
09/12/2023