28/04/2026
LA NECESSARIA “COSTITUZIONALIZZAZIONE” ESPRESSA DELL’AVVOCATO
di Sonia Porta
Il contributo esamina il ruolo fondamentale dell’avvocato nel processo penale alla luce dell’affrontata necessità di una sua espressa costituzionalizzazione negli articoli 24 e/o 111. La funzione sociale e pubblicistica di questa figura è l’espressione di uno Stato democratico e, in quanto tale, richiede di essere incisa in modo esplicito e chiaro nella legge fondamentale che già prevede l’inviolabilità della difesa e il giusto processo, ma con l’omissione della parola “avvocato” citata, invece, negli articoli 104, 106 e 135 della Costituzione.
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23/04/2026
IN RICORDO DEL PROFESSORE BIAGIO DE GIOVANNI
di Giorgio Varano
Il Professore Biagio De Giovanni ci ha lasciati. In ricordo del maestro scomparso pubblichiamo la trascrizione integrale del suo intervento nel corso dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani tenutasi a Matera il 10-11.02.2017, con una breve nota di accompagnamento del segretario di redazione della rivista.
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13/04/2026
L’attendibilità intrinseca e i dati scientifici rilevanti.
di Giuseppe Sartori
Il contributo propone una “checklist” per valutare l’attendibilità intrinseca di una testimonianza in ambito forense. Per l’autore la testimonianza va considerata autonoma e valutata soprattutto sulla sua coerenza interna, nella logica e nella ricchezza di dettagli e la verifica non deve limitarsi al racconto, ma tenere conto anche dei dati scientifici sulla memoria, perché la sola coerenza narrativa non garantisce che il ricordo sia accurato. La checklist proposta serve a ricostruire in modo sistematico i punti di forza e di debolezza del racconto, soprattutto quando mancano riscontri esterni. I fattori da analizzare riguardano tre grandi aree: caratteristiche dell’evento, caratteristiche del testimone e influenze suggestive esterne. Il contributo elenca poi molti parametri concreti da controllare: distanza temporale dai fatti, presenza di dettagli centrali o periferici, eventuali contraddizioni, età e personalità del testimone, suggestionabilità, ripetizione del racconto, domande suggestive, eventuali contatti con altri soggetti e possibili effetti di psicoterapia o alcol/droga.
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10/04/2026
I “CRIMINOLOGI MEDIATICI” NON SONO CRIMINOLOGI – LA PRESA DI POSIZIONE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA
Pubblichiamo il comunicato stampa della Società Italiana di Criminologia unitamente al documento di approfondimento 'I “criminologi mediatici”: un fenomeno che non appartiene alla scienza'.
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20/03/2026
RIFORMA DELLA MAGISTRATURA, SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E PROCESSO DI PARTI
di Antonino Pulvirenti
Lo scritto, dopo una premessa di ordine metodologico (volta a rimarcare l’essenza democratica del referendum confermativo), si interroga sul rapporto tra il contenuto della proposta referendaria di riforma della magistratura e il modello processuale penale previsto in Costituzione. Ritenuto che il rapporto non è configurabile in termini di stretta necessità, l’Autore sottolinea come, però, la riforma appare molto più coerente con le premesse costituzionali del giusto processo e, in ogni caso, non sia idonea a compromettere le prerogative di autonomia e indipendenza del pubblico ministero.
Sommario: 1. L’esigenza (democratica) che il voto non sia eterodiretto e che la questione non sia “partitica”. – 2. La separazione delle carriere quale soluzione “costituzionalmente preferibile”. – 3. Il (presunto) pericolo di “ingigantimento” del pubblico ministero. – 4. Per una “nuova” terzietà del giudice.
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20/03/2026
SENTIMENTO DI RIFORMA E RADICI CHE NON GELANO
di Luca Marafioti
La riforma sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri arriva con colpevole ritardo rispetto agli standard degli ordinamenti liberali europei e va letta come indispensabile completamento dell’impianto accusatorio e dell’art. 111 Cost. Secondo l’autore, le critiche alla riforma (dalla campagna per il No alle accuse di incostituzionalità sul sorteggio per il CSM) sono frutto di strategie allarmistiche, fraintendimenti ideologici e difesa corporativa dell’“unità” della magistratura, non di reali violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza. La separazione delle carriere è garanzia liberale essenziale per l’indipendenza del giudice e per la qualità della decisione, in linea con esperienze straniere (come quella portoghese) e con una tradizione dottrinale che da decenni denuncia l’anomalia del “corpo unificato” dei magistrati giudicanti e requirenti.
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17/03/2026
GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI: PERCHÉ È INELUTTABILE DIRSI ADDIO
di Salvatore Ioppoli
L’autore sostiene che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e il sorteggio dei componenti degli organi di autodisciplina sono un passaggio necessario per dare piena attuazione al principio costituzionale del giudice terzo e imparziale, senza compromettere l’autonomia della magistratura. La riforma viene letta come l’esito coerente del passaggio al modello accusatorio del 1989: una volta separati funzionalmente giudice e PM nel processo, l’unità ordinamentale delle carriere diventa un’anomalia, soprattutto considerando che tra le democrazie liberali avanzate l’Italia è l’unica a mantenerla.
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16/03/2026
DEFINIRE I RAPPORTI TRA GIUDICE E PUBBLICO MINISTERO SIGNIFICA DEFINIRE L’IDENTITÀ DELLA GIURISDIZIONE PENALE
di Francesco Bartolo Morelli
L’autore sostiene che la vera questione della riforma non è tanto l’assetto ordinamentale, che non compromette in sé indipendenza di giudici e pubblici ministeri, quanto il modello di processo penale e i rapporti strutturali tra giudice e pubblico ministero, che non sono uguali perché la legge attribuisce loro poteri e funzioni opposte; solo il giudice, esterno alla linea Stato‑accusa, può essere vero “contropotere” a tutela dell’imputato, mentre il p.m. è organo dello Stato che concretizza la pretesa punitiva. La Costituzione del 1948, condizionata da culture inquisitorie e collettivistiche, ha disciplinato male le garanzie processuali, mentre la riforma dell’art. 111 Cost. del 1999 ha introdotto un modello accusatorio fondato su contraddittorio paritario nella formazione della prova davanti a un giudice terzo. Per l’Autore, però, legislazione e prassi hanno tradito questo modello. La cosiddetta “cultura della giurisdizione”, che vorrebbe un pubblico ministero “primo giudice e primo difensore”, in realtà confonde i ruoli, riduce lo spazio di difesa tecnica e indebolisce la terzietà del giudice, come mostra anche giurisprudenza che attribuisce maggior forza dimostrativa alle consulenze del p.m. rispetto a quelle della difesa. In conclusione, la separazione delle carriere è vista come condizione necessaria ma non sufficiente: serve anche una revisione profonda del codice di procedura penale e una chiara distinzione in Costituzione tra giudice e pubblico ministero, per rendere effettivo il modello di processo di parti disegnato dall’art. 111.
Sommario: 1. La fisionomia del potere giudiziario. – 2. Il processo penale nella Costituzione. – 3. Il ruolo dei modelli del processo penale nel definire i rapporti tra giudice e pubblico ministero. – 4. Funzioni d’accusa e tensioni governative. – 5. Il dominio della tecnica. − 6. La “cultura della giurisdizione”.
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