29/08/2026
𝐈𝐂 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫𝐠𝐚𝐫𝐨 – 𝐆𝐨𝐬𝐬𝐨𝐥𝐞𝐧𝐠𝐨 – 𝐍𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧𝐨
𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐢𝐧𝐠𝐮𝐚 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚
𝙡𝙞𝙗𝙚𝙧𝙩𝙖̀ 𝙙𝙚𝙡 𝙨𝙞𝙣𝙜𝙤𝙡𝙤 𝙙𝙤𝙘𝙚𝙣𝙩𝙚, 𝙡𝙞𝙣𝙜𝙪𝙖 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙣𝙞𝙚𝙧𝙖 𝙚 𝙤𝙗𝙗𝙡𝙞𝙜𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙪𝙨𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙡𝙞𝙣𝙜𝙪𝙖 𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖 𝙣𝙚𝙜𝙡𝙞 𝙪𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞 𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙞
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A seguito di numerosi quesiti giunti dopo notizie apparse sulla stampa locale possiamo affermare che:
per quanto riguarda gli uffici pubblici italiani, quindi anche nelle Scuole Statali nelle quali non a caso coloro che fanno lezione rivestono lo status di Pubblici Ufficiali (gli insegnanti), ai sensi della Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 è chiaramente fatto obbligo di rispettare il seguente dettato normativo:
(Art. 1) "La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano";
quindi qualsivoglia norma di rango inferiore alla legge che disponga diversamente non ha alcun effetto cogente.
Nell’ambito dell’autonomia scolastica è tecnicamente e legalmente possibile (DPR 275/99) che il collegio dei docenti deliberi che insegnamenti nella scuola primaria possano essere impartiti in una lingua, seppur non comunitaria, quale è l’inglese (Stati Uniti e Gran Bretagna sono paesi extra UE);
tuttavia bilanciando le norme di cui sopra e considerando che la libertà di insegnamento di cui gode il singolo docente, garantita dall’art. 33 della Costituzione che prevale su tutte le leggi ordinarie (e ovviamente rispetto alle semplici delibere di un organo collegiale), i singoli docenti possono, se ritengono, scegliere comunque di insegnare le materie loro affidate nella lingua italiana.