16/01/2026
Il caso Ferragni spiegato anche tecnicamente dal collega, avv. Silvio Albanese, per fare chiarezza.
🏛️ Caso Ferragni: quando il processo non finisce con una condanna, ma nemmeno con un’assoluzione.
1️⃣ 𝐋𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢
Chiara Ferragni era indagata per 𝐭𝐫𝐮𝐟𝐟𝐚 (art. 640 c.p.), con la contestazione di 𝐝𝐮𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢:
• 𝐌𝐢𝐧𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐬𝐚 (art. 61 n. 5 c.p.), per l’uso del mezzo informatico e della propria influenza comunicativa.
• 𝐃𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢𝐭𝐚̀ (art. 61 n. 7 c.p.), in ragione delle somme coinvolte.
Con tali aggravanti, 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 era 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝’𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨:
lo Stato poteva procedere anche senza querela (che comunque il Codacons aveva presentato).
2️⃣ 𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀
Il diritto penale distingue tra:
• Reati procedibili d’ufficio → il processo va avanti comunque.
• Reati procedibili a querela → senza querela, il processo si ferma.
La truffa aggravata rientra nel primo caso.
La truffa semplice, nel secondo.
3️⃣ 𝐈𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
Prima dell’inizio del processo la Ferragni ha risarcito oltre 200.000 euro:
• Le aggravanti sono state escluse.
• Il fatto è stato riqualificato in truffa semplice.
• Il Codacons ha rimesso la querela.
Venuta meno la condizione di procedibilità (la querela), il processo non poteva proseguire.
4️⃣ 𝐋’𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨
Il Tribunale ha dichiarato:
➡️ “𝐍𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞”
𝐍𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧’𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨.
Non è una pronuncia di innocenza.
È una conclusione processuale, non sostanziale.
𝐈𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞
Cadute le aggravanti e ritirata la querela grazie al pagamento effettuato, è venuta meno la "condizione di procedibilità". Il Giudice, dunque, non ha accertato l'innocenza nel merito, ma ha emesso una sentenza di non doversi procedere.