22/07/2022
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Con ordinanza del 1° febbraio 2021, il Tribunale di Padova ha deciso una causa riguardante la corretta individuazione dellâambito di applicazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.
Nel caso di specie, lâaccordo ex art. 5, l. 223/1991, oltre a definire i criteri di scelta, formulava delle valutazioni riguardanti lâindividuazione della platea dei licenziandi, in particolare rilevando che:
1. dato che il datore aveva deciso di procedere alla riduzione di personale a causa di un dissesto finanziario ritenuto superabile con lâeliminazione dellâeccedenza di organico presente in alcuni reparti dellâazienda, la platea dei licenziandi sarebbe stata costituita dai lavoratori addetti a tali reparti;
2. le professionalità dei suddetti lavoratori non era comparabile a quella dei lavoratori addetti ai reparti non interessati e pertanto questi ultimi sarebbero stati esclusi dalla platea;
3. il confronto tra i lavoratori rientranti nella platea sarebbe avvenuto per singoli profili professionali dei singoli reparti interessati, separatamente fra loro.
Sulla base dellâaccordo, dunque, lâambito di applicazione dei criteri di scelta non solo non corrispondeva allâintero organico aziendale â dovendosi escludere dalla platea i lavoratori dei reparti non interessati â ma veniva ulteriormente limitato ai singoli profili professionali, non cumulati tra loro.
Un licenziando ricorreva in giudizio e lamentava in primo luogo lâillegittimità dellâaccordo, osservando che avendo lâaccordo limitato la platea - cui applicare i criteri - a singoli profili professionali di singoli reparti, e considerato che in quasi tutti i profili il numero dei licenziandi eguagliava quello dei lavoratori in forza, esso aveva reso in taluni casi inapplicabili i criteri stessi, finendo con lâindividuare direttamente i lavoratori da licenziare. Il ricorrente ha perciò sostenuto che lâaccordo avesse disatteso il compito di individuare i criteri da applicarsi in astratto, spingendosi invece a scegliere direttamente i lavoratori da licenziare.
Sul punto il Giudice del lavoro si Ú espresso sfavorevolmente, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 19/05/2006, n. 11886) dalla quale emerge il principio secondo cui, poiché lâaccordo sindacale può legittimamente prevedere criteri diversi da quelli legali, e in particolare può dare rilievo alle sole esigenze tecnico-produttive e organizzative, esso può allora altresì limitare la platea cui applicare i criteri di selezione a singoli reparti anziché estenderla allâintera azienda.
Va precisato che, come prevede lâart. 5 della l. 223/1991, la definizione dellâambito avviene con riguardo alle âesigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendaleâ. Tale formula si riferisce alle esigenze imprenditoriali che hanno condotto al licenziamento collettivo. Lâindividuazione dellâambito Ú regolare se essa discende coerentemente da tali determinazioni e anche qualora, come avvenuto nel caso di specie, la valutazione complessiva sia tale da condurre a individuare un ambito talmente ristretto da impedire lâoperare dei criteri di scelta, che rappresenta un momento successivo e distinto rispetto a quello della delimitazione dellâambito.
Inoltre, mentre lâambito della scelta discende direttamente dalle âesigenzeâ (elemento oggettivamente apprezzabile), la determinazione dei criteri di scelta e il dosaggio del peso di ciascuno viene demandato dalla legge ai contratti collettivi. Da ciò consegue che nellâindividuazione dellâambito lâaccordo non ha alcun ruolo creativo, diversamente che nella determinazione dei criteri di scelta.
Considerato dunque che nel caso concreto lâambito individuato appare coerente con le esigenze imprenditoriali prospettate dal datore e che, comunque, lâaccordo non può considerarsi vincolante sul punto, la questione riguardante lâillegittimità dellâaccordo Ú infondata.
In subordine alla questione di legittimità , il ricorrente ha altresì contestato la violazione dellâaccordo. Questâultimo, negando espressamente la comparabilità tra i reparti interessati dalla procedura e quelli non interessati, avrebbe infatti implicitamente consentito un confronto complessivo tra tutti i lavoratori dei reparti interessati ed era tale criterio che il datore avrebbe dovuto adottare.
Il Giudice del lavoro ha accolto questâultima domanda. La scelta dei lavoratori da licenziare era stata infatti condizionata dal fatto che, in una fase antecedente a quella della scelta, alcuni lavoratori appartenenti a reparti non interessati avevano aderito spontaneamente alla procedura: la sopravvenienza degli esodi extra esubero aveva insomma indotto il datore a non rispettare quanto inizialmente determinato con riguardo allâambito della scelta e ai criteri di applicazione.
Si Ú detto supra che lâambito di applicazione dei criteri di scelta deve discendere dalle esigenze imprenditoriali liberamente definite dal datore e che la decisione, nel caso concreto, di restringere lâambito a singoli profili di singoli reparti Ú stata coerente con lâesigenza di ridurre le eccedenze di organico che riguardavano quei soli profili e che sarebbero valse a risanare lâazienda. Ma il fatto che il datore abbia deciso di non licenziare taluni lavoratori a rischio tenendo conto degli esodi extra esubero lascia intendere che gli obiettivi di risanamento perseguiti col licenziamento collettivo non fossero ancorà ti esclusivamente alla riduzione di personale nei reparti individuati dallâaccordo, bensì potessero essere raggiunti intervenendo anche in altri reparti. E allora Ú corretto ridefinire lâambito del confronto includendo anche i reparti originariamente considerati non interessati, al fine di un confronto complessivo tra tutti i lavoratori dellâazienda. Non Ú pertanto condivisibile la soluzione che limita lâambito ai soli reparti originariamente interessati seppur nel loro complesso.
Per un maggiore approfondimento sulla vicenda e sulle questioni si rinvia ad A. Pavin, Lâambito di applicazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi: il caso della coincidenza tra licenziandi e lavoratori in forza, in Mass. giur. lav., 1/2022, 229 ss.
A cura di Arianna Pavin - Dottoranda di ricerca nellâUniversità degli Studi di Padova