22/07/2022
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Con ordinanza del 1ยฐ febbraio 2021, il Tribunale di Padova ha deciso una causa riguardante la corretta individuazione dellโambito di applicazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.
Nel caso di specie, lโaccordo ex art. 5, l. 223/1991, oltre a definire i criteri di scelta, formulava delle valutazioni riguardanti lโindividuazione della platea dei licenziandi, in particolare rilevando che:
1. dato che il datore aveva deciso di procedere alla riduzione di personale a causa di un dissesto finanziario ritenuto superabile con lโeliminazione dellโeccedenza di organico presente in alcuni reparti dellโazienda, la platea dei licenziandi sarebbe stata costituita dai lavoratori addetti a tali reparti;
2. le professionalitร dei suddetti lavoratori non era comparabile a quella dei lavoratori addetti ai reparti non interessati e pertanto questi ultimi sarebbero stati esclusi dalla platea;
3. il confronto tra i lavoratori rientranti nella platea sarebbe avvenuto per singoli profili professionali dei singoli reparti interessati, separatamente fra loro.
Sulla base dellโaccordo, dunque, lโambito di applicazione dei criteri di scelta non solo non corrispondeva allโintero organico aziendale โ dovendosi escludere dalla platea i lavoratori dei reparti non interessati โ ma veniva ulteriormente limitato ai singoli profili professionali, non cumulati tra loro.
Un licenziando ricorreva in giudizio e lamentava in primo luogo lโillegittimitร dellโaccordo, osservando che avendo lโaccordo limitato la platea - cui applicare i criteri - a singoli profili professionali di singoli reparti, e considerato che in quasi tutti i profili il numero dei licenziandi eguagliava quello dei lavoratori in forza, esso aveva reso in taluni casi inapplicabili i criteri stessi, finendo con lโindividuare direttamente i lavoratori da licenziare. Il ricorrente ha perciรฒ sostenuto che lโaccordo avesse disatteso il compito di individuare i criteri da applicarsi in astratto, spingendosi invece a scegliere direttamente i lavoratori da licenziare.
Sul punto il Giudice del lavoro si รจ espresso sfavorevolmente, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 19/05/2006, n. 11886) dalla quale emerge il principio secondo cui, poichรฉ lโaccordo sindacale puรฒ legittimamente prevedere criteri diversi da quelli legali, e in particolare puรฒ dare rilievo alle sole esigenze tecnico-produttive e organizzative, esso puรฒ allora altresรฌ limitare la platea cui applicare i criteri di selezione a singoli reparti anzichรฉ estenderla allโintera azienda.
Va precisato che, come prevede lโart. 5 della l. 223/1991, la definizione dellโambito avviene con riguardo alle โesigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendaleโ. Tale formula si riferisce alle esigenze imprenditoriali che hanno condotto al licenziamento collettivo. Lโindividuazione dellโambito รจ regolare se essa discende coerentemente da tali determinazioni e anche qualora, come avvenuto nel caso di specie, la valutazione complessiva sia tale da condurre a individuare un ambito talmente ristretto da impedire lโoperare dei criteri di scelta, che rappresenta un momento successivo e distinto rispetto a quello della delimitazione dellโambito.
Inoltre, mentre lโambito della scelta discende direttamente dalle โesigenzeโ (elemento oggettivamente apprezzabile), la determinazione dei criteri di scelta e il dosaggio del peso di ciascuno viene demandato dalla legge ai contratti collettivi. Da ciรฒ consegue che nellโindividuazione dellโambito lโaccordo non ha alcun ruolo creativo, diversamente che nella determinazione dei criteri di scelta.
Considerato dunque che nel caso concreto lโambito individuato appare coerente con le esigenze imprenditoriali prospettate dal datore e che, comunque, lโaccordo non puรฒ considerarsi vincolante sul punto, la questione riguardante lโillegittimitร dellโaccordo รจ infondata.
In subordine alla questione di legittimitร , il ricorrente ha altresรฌ contestato la violazione dellโaccordo. Questโultimo, negando espressamente la comparabilitร tra i reparti interessati dalla procedura e quelli non interessati, avrebbe infatti implicitamente consentito un confronto complessivo tra tutti i lavoratori dei reparti interessati ed era tale criterio che il datore avrebbe dovuto adottare.
Il Giudice del lavoro ha accolto questโultima domanda. La scelta dei lavoratori da licenziare era stata infatti condizionata dal fatto che, in una fase antecedente a quella della scelta, alcuni lavoratori appartenenti a reparti non interessati avevano aderito spontaneamente alla procedura: la sopravvenienza degli esodi extra esubero aveva insomma indotto il datore a non rispettare quanto inizialmente determinato con riguardo allโambito della scelta e ai criteri di applicazione.
Si รจ detto supra che lโambito di applicazione dei criteri di scelta deve discendere dalle esigenze imprenditoriali liberamente definite dal datore e che la decisione, nel caso concreto, di restringere lโambito a singoli profili di singoli reparti รจ stata coerente con lโesigenza di ridurre le eccedenze di organico che riguardavano quei soli profili e che sarebbero valse a risanare lโazienda. Ma il fatto che il datore abbia deciso di non licenziare taluni lavoratori a rischio tenendo conto degli esodi extra esubero lascia intendere che gli obiettivi di risanamento perseguiti col licenziamento collettivo non fossero ancorร ti esclusivamente alla riduzione di personale nei reparti individuati dallโaccordo, bensรฌ potessero essere raggiunti intervenendo anche in altri reparti. E allora รจ corretto ridefinire lโambito del confronto includendo anche i reparti originariamente considerati non interessati, al fine di un confronto complessivo tra tutti i lavoratori dellโazienda. Non รจ pertanto condivisibile la soluzione che limita lโambito ai soli reparti originariamente interessati seppur nel loro complesso.
Per un maggiore approfondimento sulla vicenda e sulle questioni si rinvia ad A. Pavin, Lโambito di applicazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi: il caso della coincidenza tra licenziandi e lavoratori in forza, in Mass. giur. lav., 1/2022, 229 ss.
A cura di Arianna Pavin - Dottoranda di ricerca nellโUniversitร degli Studi di Padova