ANVU - Associazione Polizia Locale D'Italia

ANVU - Associazione Polizia Locale D'Italia Anvu - Associazione Professionale Polizia Locale La sede dell'ANVU è a Orbetello, in Via Del Rosso, 84.

L'ANVU, Associazione Polizia Locale D'Italia, è l'Associazione Professionale maggiormente rappresentativa, fondata il 07/03/1981 da Agenti, Sottoufficiali, Ufficiali e Comandanti di Corpi e Servizi di Polizia Locale. Visitate il sito WWW.ANVU.IT e la Pagina Facebook ANVU - Associazione Polizia Locale D'Italia.

I NOMINATIVI DEGLI AGENTI ACCERTATORI POSSONO ESSERE OGGETTO DI ACCESSO. TAR Lazio. nei siti ANVU E ISOPOL a cura del co...
07/09/2026

I NOMINATIVI DEGLI AGENTI ACCERTATORI POSSONO ESSERE OGGETTO DI ACCESSO.
TAR Lazio.
nei siti ANVU E ISOPOL
a cura del comandante Roberto Benigni.

06/09/2026
Le videoregistrazioni effettuate di iniziativa dalla P.G. devono essere inserite nel fascicolo del dibattimento, a pena ...
04/09/2026

Le videoregistrazioni effettuate di iniziativa dalla P.G. devono essere inserite nel fascicolo del dibattimento, a pena l’inutilizzabilità delle stesse. Trattandosi di attività non ripetibile devono , ex art.431 del c.p.p., necessariamente esservi inserite,per la valutazione in contraddittorio tra le parti ex art. 189 c.p.p.
Cass. Pen..........
nei siti ANVU E ISOPOL .
a cura dell'ufficio di presidenza.

IL DIRITTO D’ACCESSO NON E’ POSSIBILE PER DOCUMENTI NON ESISTENTI. a cura di Dott. Cav. Roberto benigni V.Pres. Naz. ANV...
02/09/2026

IL DIRITTO D’ACCESSO NON E’ POSSIBILE PER DOCUMENTI NON ESISTENTI.
a cura di Dott. Cav. Roberto benigni V.Pres. Naz. ANVU
nei siti ANVU E ISOPOL.

NON SI POTRA’ USARE PIU’ LA PEC PER CHIEDERE LA RESIDENZA.a cura di IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICICav. Dott. Ro...
31/08/2026

NON SI POTRA’ USARE PIU’ LA PEC PER CHIEDERE LA RESIDENZA.
a cura di
IL RESPONSABILE
UFFICIO STUDI GIURIDICI
Cav. Dott. Roberto Benigni

Nei siti ANVU E ISOPOL

TRATTAMENTO DEI DATI NEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO, PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE E SANZIONABILITÀ DELLE VIOLAZIONI FORM...
30/08/2026

TRATTAMENTO DEI DATI NEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO, PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE E SANZIONABILITÀ DELLE VIOLAZIONI FORMALI DEL GDPR Nota a Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2026, n. 15626 A cura della Dott.ssa Anna Grasso 1.

Premessa e inquadramento della vicenda Con la sentenza n. 15626 del 21 maggio 2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su un'articolata vicenda inerente ai limiti di liceità del trattamento dei dati personali svolto dalla Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'attività ispettiva e pre-disciplinare condotta sui propri dipendenti.
La controversia trae origine dal ricorso proposto da un Comune marchigiano avverso il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n. 23/2021). L'Autorità Controllo aveva irrogato all'Ente locale una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 37, par. 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
La condotta contestata consisteva nella diffusione — effettuata mediante e-mail inviata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale a tutto il personale dipendente dello stesso ufficio — di una nota del Comitato Unico di Garanzia (CUG) contenente:
Il verbale di una seduta del Comitato; Copia di una lettera anonima recante addebiti e giudizi negativi sul comportamento lavorativo di un determinato agente; Un questionario a risposte multiple indirizzato ai colleghi, volta a verificare la condivisione o meno dei giudizi contenuti nello scritto anonimo.
A ciò si aggiungeva l'omessa comunicazione al Garante dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
A fronte del rigetto dell'opposizione da parte del Tribunale competente, il Comune adiva la Suprema Corte articolando nove motivi di ricorso, incentrati principalmente su profili processuali (disciplina dei termini d'esordio e poteri officiosi nel rito del lavoro), sulla presunta copertura normativa dell'attività d'indagine (art. 2087 c.c. e d.lgs. 165/2001), sul principio di minimizzazione dei dati e sulla rilevanza delle violazioni meramente formali del Regolamento UE.
2. Le questioni di diritto processuale: la tempestività costitutiva del Garante e i poteri istruttori officiosi Un primo profilo d'interesse analizzato dalla Corte riguarda il coordinamento tra il rito speciale in materia di protezione dei dati personali ex art. 10 d.lgs. 150/2011 e le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative.
Il Comune ricorrente lamentava la tardiva costituzione del Garante nel giudizio di primo grado, sostenendo che tale decadenza avrebbe dovuto comportare l'accoglimento dell'opposizione per difetto di prova circa i presupposti dell'illecito.
La Cassazione ha rigettato la tesi argomentando su due direttrici:
Inapplicabilità della decadenza per la documentazione dell'accertamento: L'art. 10 del d.lgs. 150/2011 va letto in combinato disposto con l'art. 166 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) e con gli artt. 6 e 22 della L. 689/1981. Il termine stabilito dall'art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011 per il deposito degli atti d'accertamento non ha natura perentoria (a differenza del termine generale ex art. 416 c.p.c.).
Natura del giudizio e poteri del giudice: Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non è un mero sindacato di legittimità dell'atto, bensì un giudizio sul rapporto sanzionatorio. Nel rito del lavoro, l'inerzia dell'Amministrazione non determina l'automatica soccombenza, potendo il giudice integrare la prova ex officio (artt. 421 e 437 c.p.c.) qualora i documenti risultino indispensabili per la decisione.
3. Indagini pre-disciplinari, art. 2087 c.c. e proporzionalità del trattamento Nel merito, l'Ente locale ha sostenuto che l'invio del questionario e della lettera fosse legittimato dalla necessità di svolgere indagini preliminari trasparenti ai sensi degli artt. 55 e ss. d.lgs. 165/2001, nonché dall'obbligo ex art. 2087 c.c. di garantire la salute psico-fisica e un ambiente di lavoro esente da stress per gli altri dipendenti.
Sul punto, la Suprema Corte convalida il ragionamento del Giudice di merito, precisando il rapporto tra potere datoriale d'indagine e tutela della riservatezza:
Sebbene il datore di lavoro possa effettuare trattamenti di dati nella fase prodromica all'avvio di un procedimento disciplinare anche senza il consenso dell'interessato (ex art. 6, par. 1, lett. c ed f, GDPR), l'esistenza di una base giuridica non esime dal rispetto dei principi generali del trattamento.
La condotta del Comune è risultata manifestamente sproporzionata ed eccedente rispetto al fine. Somministrare un questionario a risposta multipla volto a sondare lo "stato d'animo" o la condivisione di giudizi denigratori anonimi da parte dei colleghi non costituisce un mezzo idoneo né ad accertare addebiti specifici (che per loro natura devono essere contestati in modo puntuale) né a tutelare l'ambiente di lavoro ex art. 2087 c.c..
4. Il principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR) Particolarmente significativa è la statuizione relativa al principio di minimizzazione dei dati. Il Comune sosteneva che la divulgazione non avesse violato la riservatezza, in quanto la vicenda e la lettera anonima erano già ufficiosamente note a tutto il personale.
La Corte di Cassazione chiarisce che:
La pregressa conoscenza informale di un fatto da parte dei terzi non esclude la violazione del principio di minimizzazione. L'acquisizione o la trasmissione del dato attraverso un canale formale od ufficiale (quale la mail di servizio del Comandante) conferisce al dato stesso una connotazione di ufficialità che costituisce un quid pluris rispetto alla mera notizia informale.

Inoltre, il concetto di "dato personale" ex art. 4, n. 1, GDPR include qualsiasi informazione idonea a rendere identificabile una persona. Diffondere non solo il nome, ma l'intero contenuto di giudizi valutativi negativi legati alla persona del lavoratore valica indiscutibilmente il perimetro di quanto è "adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario".
5. Omessa comunicazione del DPO: irrilevanza del danno e natura dell'illecito formale Infine, la pronuncia affronta la censura relativa alla sanzione irrogata per la mancata comunicazione al Garante dei dati di contatto del DPO (art. 37, par. 7, GDPR). Il Comune eccepiva la natura meramente formale della violazione, evidenziando come i dati fossero comunque stati pubblicati all'albo pretorio e sul sito istituzionale.
La Suprema Corte respinge nettamente l'impostazione formalistica dell'Ente:
Doppio adempimento concorrente: L'art. 37, par. 7, del GDPR impone sia la pubblicazione dei dati di contatto del DPO sia la loro comunicazione diretta all'Autorità di controllo. L'assolvimento di un obbligo non sanifica l'omissione dell'altro.
Illecito di pericolo e assenza di danno: La violazione dell'art. 37 del Regolamento è sanzionata ed edotta dall'art. 83, par. 4, lett. a), GDPR. Essa prescinde dalla dimostrazione di un danno concreto o di un effettivo pregiudizio alle attività ispettive dell'Autorità.
Effetti sul quantum sanzionatorio: L'assenza di nocumento effettivo rileva unicamente sul piano della gradazione della sanzione (ai fini della quantificazione ex art. 83, par. 2, GDPR), ma non ne esclude l'illegittimità né la sanzionabilità in radice.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza n. 15626/2026 si inserisce in un solco di rigorosa applicazione del GDPR all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.
Il messaggio che emerge dalla pronuncia è duplice: da un lato, le esigenze d'indagine datoriale ed organizzativa non costituiscono una "carta bianca" idonea a travalicare i principi essenziali di proporzionalità e minimizzazione dei dati personali dei dipendenti; dall'altro, nel sistema delineato dal Regolamento Europeo, le garanzie procedurali ed organizzative (quali i flussi informativi verso il Garante circa il DPO) rivestono una funzione prescrittiva autonoma, la cui inosservanza integra un illecito sanzionabile a prescindere dall'insorgenza di un danno materiale.
a cura Dott.ssa (LM) Anna Grasso Pres. Regionale ANVU MARCHE

Il Comandante del Corpo Polizia Nord Est Vicentino è anche il Presidente Regionale ANVU, Dott. Filippo Colombara. Il Pre...
26/08/2026

Il Comandante del Corpo Polizia Nord Est Vicentino è anche il Presidente Regionale ANVU, Dott. Filippo Colombara.
Il Presidente Silvana Paci , a nome dell'ANVU tutta, formula al Comandante e caro amico Filippo le migliori congratulazioni. Questo è un esempio di cosa fa la Polizia Locale TUTTA, anche nei centri di Provincia, fino al piu' piccolo borgo, per la tutela della sicurezza pubblica , dei cittadini , delle Istituzioni, delle Leggi, NOTTE E GIORNO, TUTTI I GIORNI !

da Redazione AltovicentinOnline Giornalismo e industria dell'informazione.

Montecchio Pno. Il ‘bazar della droga’ era in casa: oltre 7 chili, 22enne in manette
26/08/2026 Cronaca, Thiene e Dintorni
Oltre sette chilogrammi di droga trovata in casa e un giovane di 22 anni arrestato. È il bilancio dell’operazione condotta dalla 1ª Unità Operativa della Polizia Locale Nordest Vicentino, al termine di un’attività investigativa durata diversi mesi e concentrata sul territorio tra Montecchio Precalcino e Villaverla.
Il via-vai dall’abitazione
L’indagine aveva preso avvio anche sulla scorta di un precedente arresto. Nel dicembre 2025, infatti, il giovane era stato trovato in possesso di oltre cinque chilogrammi di hashish. Gli agenti della Polizia Locale hanno però continuato a monitorarne i movimenti, mantenendo alta l’attenzione sulla sua abitazione.I servizi di osservazione svolti in borghese avrebbero evidenziato un continuo via-vai di persone dalla casa del 22enne, circostanza ritenuta dagli investigatori compatibile con una possibile ripresa dell’attività di spaccio a pochi mesi dal precedente arresto.
Gli accertamenti sono proseguiti fino al pomeriggio del 25 agosto, quando gli operatori hanno intercettato il giovane alla guida di un’automobile in una zona defilata al confine tra i comuni di Villaverla e Montecchio Precalcino.
Durante il controllo, secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, il 22enne avrebbe mostrato particolare nervosismo. A questo si aggiungeva il fatto che fosse alla guida senza patente, mai conseguita. Alla luce degli elementi raccolti durante l’attività investigativa e dei precedenti a suo carico, gli agenti hanno deciso di procedere con ulteriori accertamenti.
La perquisizione e il “bazar della droga”
La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di quello che gli investigatori hanno definito un vero e proprio “bazar della droga”. In diversi scomparti dell’abitazione sono stati trovati 59 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai sei chilogrammi, 98 involucri di ma*****na, per circa un chilogrammo, e 80 grammi di cocaina. Sequestrati anche bilancini di precisione e materiale destinato al porzionamento e al confezionamento delle sostanze. Secondo le stime degli investigatori, la droga, una volta suddivisa in dosi e venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare almeno 80mila euro.
La quantità e la varietà delle sostanze rinvenute hanno portato all’arresto del 22enne. Al termine delle operazioni il giovane è stato accompagnato alla Casa circondariale di Vicenza, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. Per la guida senza patente è stata inoltre applicata una sanzione amministrativa di 5mila euro. L’operazione conclude un’attività investigativa sviluppatasi nel corso di diversi mesi, fatta di osservazioni e controlli discreti, e si inserisce nel costante lavoro della Polizia Locale Nordest Vicentino per contrastare lo spaccio e la diffusione delle sostanze stupefacenti sul territorio.

di Redazione AltovicentinOnlineGiornalismo e industria dell'informazione

SEQUESTRO PER MANCANZA DI ASSICURAZIONE: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA POSSIBILITÀ DI CONDURRE IL VEICOLO FINO AL LU...
25/08/2026

SEQUESTRO PER MANCANZA DI ASSICURAZIONE: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA POSSIBILITÀ DI CONDURRE IL VEICOLO FINO AL LUOGO DI CUSTODIA .

NELLA BOZZA DI MODIFICHE DIVENTA OBBLIGATORIA LA PEC NEL CODICE DELLA STRADA .

a cura di Comandante Roberto Benigni V.Pres. Naz. ANVU
Nei siti ANVU E ISOPOL

appuntamento a Riccione.
24/08/2026

appuntamento a Riccione.

ANVU esprime la propria piena solidarietà al Comandante della Polizia Locale di Castel di Iudica, vittima di un grave at...
24/08/2026

ANVU esprime la propria piena solidarietà al Comandante della Polizia Locale di Castel di Iudica, vittima di un grave atto intimidatorio con l’incendio della propria autovettura. (mc.tv.it)

Un gesto vile che colpisce non solo una persona, ma l’intera Istituzione e chi quotidianamente opera al servizio della comunità e della legalità.
A lei e alla sua famiglia la nostra vicinanza e il nostro sostegno.

Silvana Paci
Presidente Nazionale Anvu

Il fatto attesta un presunto clima di tensioni che, indirettamente, potrebbero essere correlate alle attività di competenza svolte dalla polizia locale sul piano amministrativo

Indirizzo

Via Del Rosso, 84
Orbetello
58015

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 12:00

Telefono

0564860467

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