Costantino Giuseppe studio commerciale

Costantino Giuseppe studio commerciale Contabilità fiscale IVA e generale, Contenzioso tributario, Impianto contabilità aziendali, Consulenza commerciale e societaria.

Commercialista, Revisore dei conti, Economista d'impresa.

13/08/2026

- Giustizia Tributaria.

La Giustizia (dal latino iustus, che significa giusto) è l'ordine virtuoso dei rapporti umani in funzione del riconoscimento e del trattamento istituzionale dei comportamenti di una persona o di più persone, coniugate in una determinata azione secondo la legge o contro la legge.
Dal punto di vista giuridico, per l'esercizio della Giustizia deve esistere un Corpo Normativo che classifichi i comportamenti non ammessi in una data comunità umana, oltre una Struttura Giudicante che traduca il dettame della legge in una conseguente Azione Giudiziaria.

In ogni settore della vita umana è fondamentale amministrare la Giustizia, non è possibile farne a meno ...
Ogni ramo viene amministrato da Giudici esperti della materia trattata, per cui ci saranno Giudici penali, civili, amministrativi e, anche, tributari.
Fino a qualche anno fa, il Tribunale Tributario veniva chiamato Commissione Tributaria e non Corte di Giustizia, come gli altri settori.
Adesso, da qualche anno, si chiama, alla stregua degli altri, Corte di Giustizia Tributaria, ma, a dispetto della nuova nomenclatura, la Giustizia vera - in questa sede - è poco praticata, protesi come sono i Giudici a compiacere l'Ufficio Impositore, in ossequio al Ministero di appartenenza che, scempio normativo, è lo stesso dell'Ufficio che gestisce i tributi!
Con buona pace del principio di Terzietà ed Indipendenza dei Giudici ..... la discrasia si è notevolmente acuita dal Covid in poi, infatti - probabilmente ad arte - è stata adottata la nuova denominazione dal settembre 2022, ... quasi a voler rassicurare i "nuovi malcapitati" che vi si rivolgono per ricevere Giustizia ...
Speranza vana!
Necessita fare cassa ad ogni costo!

A tempi migliori, se mai verranno ...

06/07/2026

- Call Center fuori gioco: finalmente!

Terra bruciata intorno al telemarketing selvaggio nel settore luce e gas: è nullo il contratto concluso con l’utente, che non ha richiesto di essere contattato al telefono.
Se è l’operatore commerciale a prendere l’iniziativa, parte un effetto a cascata e la violazione della privacy azzera il rapporto commerciale.
L'onere della prova sarà sempre a carico dell'operatore commerciale, ne consegue che questo dovrà "provare" che l'utente abbia - spontaneamente e preventivamente - richiesto di essere contattato.
È questo il cambio di passo segnato dal decreto legge 21/2026, contro il telemarketing aggressivo.

Era ora ...

- Stop ai controlli automatici.L’accesso del Fisco ai conti correnti non può più essere generico o burocratico.Autorizza...
22/06/2026

- Stop ai controlli automatici.

L’accesso del Fisco ai conti correnti non può più essere generico o burocratico.
Autorizzazione obbligatoria:
serve un atto formale PRIMA dell’indagine.
Deve specificare limiti, anni fiscali e soggetti controllati.
Prove inutilizzabili:
se l’autorizzazione manca, è tardiva o generica, i dati bancari non valgono più e l’accertamento cade.
È il cuore delle ordinanze gemelle della quinta sezione civile della Suprema Corte, n. 19956 e 19960, entrambe del 15 giugno 2026, destinate a pesare non poco nei fascicoli di contenzioso dei professionisti difensori.

17/02/2026

Agenzia delle Entrate, addio controlli sui conti correnti, ora serve l'autorizzazione di un giudice: nuova sentenza CEDU
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Il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza comprende anche la dimensione digitale e bancaria, che non può essere trattata come una zona franca sottratta a ogni garanzia.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha fissato un principio destinato a incidere profondamente sul sistema dei controlli fiscali italiani: l’Amministrazione finanziaria non può accedere ai conti correnti senza un controllo giudiziario preventivo.
Con la sentenza dell’8 gennaio 2026, l’Italia viene condannata per l’eccessiva invasività delle indagini bancarie svolte in assenza di adeguate tutele.
Attualmente, l’Agenzia delle Entrate può ottenere i dati finanziari dei contribuenti sulla base di una semplice autorizzazione interna rilasciata dai propri dirigenti.
Secondo i giudici di Strasburgo, questo meccanismo viola il diritto al rispetto della vita privata garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Non è più sufficiente un atto amministrativo: l’accesso a estratti conto, movimenti e transazioni richiede, ora, l’intervento di un giudice che verifichi la reale necessità dell’indagine e la sua proporzionalità.
La decisione impone allo Stato italiano di riformare il sistema, affinché la lotta all’evasione fiscale non avvenga a scapito della riservatezza dei cittadini.

- La normativa italiana -

In base alla disciplina vigente (art. 51 d.P.R. n. 633/1972 e art. 32 d.P.R. n. 600/1973), l’accesso ai dati bancari è subordinato a un’autorizzazione del direttore centrale o regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, però, di un atto puramente amministrativo e la Corte europea censura proprio questo aspetto: l’Ufficio che dispone il controllo è lo stesso che ne valuta la legittimità, senza alcun vaglio esterno.
La giurisprudenza della Cassazione ha, inoltre, spesso affermato che tale autorizzazione non debba nemmeno essere motivata e ciò determina, secondo Strasburgo, un potere privo di limiti effettivi. Il rischio concreto è che un contribuente subisca controlli estesi e protratti nel tempo senza che l’Amministrazione debba dimostrare a un giudice l’esistenza di indizi specifici.
Per la Corte, solo un provvedimento di natura giurisdizionale può garantire una tutela adeguata, trattandosi di informazioni che appartengono al nucleo più intimo della vita privata.
La normativa italiana attribuisce al Fisco un’ampia discrezionalità, sia nella scelta dei soggetti da controllare, sia nell’estensione delle informazioni richieste agli istituti di credito.
Questa libertà d’azione, priva di criteri rigorosi, espone i cittadini al rischio di verifiche arbitrarie e non soddisfa i requisiti di “qualità della legge” richiesti dalla Convenzione europea.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo critico: l’assenza di una tutela immediata laddove il contribuente non può rivolgersi a un giudice per impedire o contestare l’accesso ai propri dati bancari nel momento in cui avviene: l’unica possibilità di difesa è successiva e indiretta, attraverso l’impugnazione dell’eventuale Avviso di accertamento.
Se, però, l’indagine non sfocia in un atto impositivo, il cittadino non avrà mai la possibilità di far valere la violazione della propria privacy.
L’ingerenza, dunque, resta priva di qualsiasi controllo effettivo.

E allora cosa dovrà cambiare?
Alla luce della sentenza, l’Italia è chiamata a intervenire sul piano legislativo.
Il contrasto all’evasione fiscale rimane un obiettivo legittimo e necessario, ma deve essere bilanciato con il rispetto dei diritti fondamentali, per cui occorre introdurre meccanismi che impediscano controlli indiscriminati sui conti correnti, subordinandoli a criteri oggettivi e verificabili da un’autorità indipendente.
In particolare, la nuova disciplina dovrà prevedere:
• l’indicazione chiara delle circostanze che giustificano l’accesso ai dati bancari;
• l’obbligo di un provvedimento motivato e proporzionato;
• la possibilità per il contribuente di adire un giudice anche prima o a prescindere dall’emissione di un accertamento;
• un controllo giurisdizionale effettivo sulle modalità di svolgimento delle indagini.
In mancanza di tali riforme, l’Italia continuerà a violare gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea.

23/01/2026

- I DANNI DEL CICLONE e ... le polizze catastrofali.
La polizza catastrofale - obbligatoria dal 1 gennaio 2026 per le imprese -, per come è stata definita, non copre le mareggiate (come i terremoti e altro ancora).
Per cui, è assurdo - e oltremodo molto scorretto - richiamare la polizza come criterio per restringere o condizionare gli aiuti a seguito dei danni provocati dal ciclone Harry alle zone costiere di Sicilia, Sardegna e Calabria.
Il paradosso evidente è che chi si è assicurato rischia di non essere rimborsato, perché l’evento non rientra nelle coperture previste - ma potrebbe, comunque, accedere ai contributi pubblici - mentre, chi non fosse ancora assicurato, rischia di restare escluso dai ristori pubblici, benché questa polizza non avrebbe comunque coperto questo danno ...

Vergognoso non porre rimedio al ridicolo paradosso.

Rottamazione quinquies al via.
21/01/2026

Rottamazione quinquies al via.

31/12/2025

- Da un lato il commercialista e dall'altro i tecnici addetti ai registratori di cassa delle varie marche commerciali: osservatori speciali i controllori dell'Agenzia Entrate.

Dal 1° gennaio sarà vigente l'obbligo di collegare il pos al Registratore di cassa telematico.
Sin qui, nulla di assurdo.
L'assurdo sta nella disciplina del comportamento dell'esercente nell'obbligo di cosa e come fare per integrare il riepilogo giornaliero dell'incasso da trasmettere - sempre con modalità telematiche - nel periodo che va dal 1° gennaio, fino all'avvenuto adeguamento della connessione del pos al Registratore di cassa.
È proprio questo il periodo difficile per gli esercenti!

Dall'1/1/2026 è obbligatorio:
• memorizzare puntualmente i dati dei pagamenti elettronici tramite registratore telematico;
• indicare nel documento commerciale:
- mezzo di pagamento utilizzato (POS – carta – altro)
- relativo importo
- trasmettere giornalmente in forma aggregata tali dati insieme ai corrispettivi.

Quindi, anche senza collegamento, il sistema deve iniziare a registrare e inviare i dati degli incassi elettronici.

Regime sanzionatorio!!!

• € 100 per ciascuna omissione o trasmissione errata (entro massimo € 1.000 per periodo),
• si applica anche alla mancata o errata trasmissione dei dati sui pagamenti elettronici.

I rischi operativi sono sicuramente molto rilevanti, atteso che sarà difficile non commettere errori, spesso incolpevoli, quanto involontari, e senza alcun illecito/frode - ma lo stesso sanzionati - nel fare l'integrazione prevista e, da tutto ciò, si deduce, ancora una volta, la malcelata volontà di produrre extragettito a suon di vessazioni:
extragettito benvenuto!

Grazie, "Fisco amico" un c***o!

Indirizzo

Viale P. Pe Umberto, 17 Interstate. 231
Messina
98121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00

Telefono

090/6409635

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