Normative Scuola ELC

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Normative Scuola ELC Credi in quello che puoi dare per te e i tuoi diritti

16/10/2026

Quando vi dicono che le riduzioni delle ore di sostegno dei vostri alunni sono scelte dell'istituto per poco personale, assicuratevi che sia tutto conforme, soprattutto per i diritti che spettano ai vostri allievi.

🔴 ORE DI SOSTEGNO RIDOTTE PER CARENZA DI ORGANICO: UNA DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI PUÒ GIUSTIFICARLE?Il diritto all'in...
15/10/2026

🔴 ORE DI SOSTEGNO RIDOTTE PER CARENZA DI ORGANICO: UNA DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI PUÒ GIUSTIFICARLE?

Il diritto all'inclusione non può essere subordinato alle esigenze organizzative della scuola.

In questo periodo molti istituti stanno predisponendo i PEI iniziali e organizzando le ore di sostegno assegnate agli alunni con disabilità. Non sempre, però, le risorse disponibili corrispondono alle effettive necessità degli studenti.

Può accadere che, per carenza di organico o difficoltà organizzative, vengano comunicate riduzioni delle ore di sostegno, talvolta richiamando deliberazioni del Collegio dei docenti o il Piano per l'inclusione.

Ma una delibera collegiale non può modificare automaticamente il fabbisogno individuale di un alunno con disabilità.

📘 IL PEI DEVE RAPPRESENTARE I BISOGNI DELL'ALUNNO, NON LE RISORSE DISPONIBILI

Il Piano Educativo Individualizzato, elaborato e approvato dal GLO, individua gli interventi necessari e contiene la proposta delle risorse professionali, comprese le ore di sostegno.

La valutazione deve partire dalle esigenze educative e didattiche dello studente, non dal numero di docenti disponibili nell'Istituto.

Il Collegio dei docenti può deliberare criteri organizzativi generali, ma non può sostituirsi al GLO nella valutazione individualizzata né utilizzare il Piano per l'inclusione per giustificare riduzioni indiscriminate.

⚖️ E SE LA CARENZA DI PERSONALE FOSSE TEMPORANEA?

Anche quando mancano docenti o si attendono nuove assegnazioni, il fabbisogno dell'alunno non cambia automaticamente.

La scuola deve distinguere chiaramente le misure necessarie, individuate nel PEI, dalle risorse effettivamente disponibili e attivarsi presso gli uffici competenti per ottenere quelle mancanti.

È importante che eventuali difficoltà temporanee siano formalizzate per iscritto, indicando le ragioni della criticità, le misure provvisorie adottate e le iniziative intraprese per risolverla.

Tali circostanze devono essere rappresentate correttamente anche nella documentazione e nei verbali dei GLO, senza ridurre artificiosamente il fabbisogno per adeguarlo all'organico.

👨‍👩‍👧 ATTENZIONE: RIDURRE IL SOSTEGNO NON SIGNIFICA RIDURRE LA FREQUENZA SCOLASTICA

La mancanza del docente di sostegno non autorizza automaticamente a far entrare più tardi o uscire prima l'alunno.

L'eventuale frequenza continuativamente ridotta rispetto all'orario ordinario, nei casi previsti dall'art. 13 del D.I. 182/2020, come modificato dal D.I. 153/2023, deve rispondere a eccezionali e documentate esigenze sanitarie, su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola.

Non può diventare una soluzione alla carenza di personale.

📌 COSA POSSONO FARE DOCENTI E FAMIGLIE?

- Chiedere chiarimenti scritti alla Dirigenza sulle riduzioni comunicate, soprattutto se le disposizioni sono soltanto verbali.
- Verificare il PEI e distinguere le ore proposte dal GLO da quelle effettivamente assegnate.
- Far verbalizzare nei GLO eventuali criticità, divergenze e carenze organizzative.
- Richiedere formalmente le misure necessarie, chiedendo quali iniziative siano state attivate per ottenere le risorse mancanti.
- Rivolgersi agli uffici scolastici competenti e agli organismi di tutela, quando le criticità non vengono risolte.

📚 RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 104/1992; D.Lgs. 66/2017, in particolare artt. 7 e 10; D.I. 182/2020, modificato dal D.I. 153/2023; Corte costituzionale, sentenza n. 80/2010.

❤️ L'INCLUSIONE NON PUÒ ESSERE SOLTANTO UNA QUESTIONE DI NUMERI

Le difficoltà organizzative delle scuole sono reali e spesso mettono in difficoltà anche dirigenti e insegnanti. Tuttavia, non possono essere risolte facendo risultare sulla carta bisogni inferiori a quelli effettivamente individuati.

Un alunno non diventa più autonomo perché manca un docente e non ha meno necessità di sostegno perché l'organico è insufficiente.

Il compito della scuola è documentare le criticità, richiedere le risorse necessarie e tutelare il percorso educativo dello studente.

Perché il PEI deve descrivere ciò di cui l'alunno ha bisogno, non soltanto ciò che l'Istituto riesce momentaneamente a garantire.

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UN COLTELLO ALLA GOLA DI UN COMPAGNO: QUANDO LA SCUOLA DIVENTA IL LUOGO IN CUI SI HA PAURA, DOBBIAMO INTERROGARCI TUTTI....
15/10/2026

UN COLTELLO ALLA GOLA DI UN COMPAGNO: QUANDO LA SCUOLA DIVENTA IL LUOGO IN CUI SI HA PAURA, DOBBIAMO INTERROGARCI TUTTI.

Grumello del Monte (Bergamo), 15 ottobre 2026 – Normative Scuola ELC

Ci sono notizie che, quando le leggiamo, ci costringono a fermarci e a riflettere su ciò che sta accadendo nelle nostre scuole, nei rapporti tra gli adolescenti e, più in generale, nella società che stiamo costruendo. Non perché la violenza tra i giovani sia un fenomeno nato oggi, ma perché alcuni episodi ci mettono davanti a una realtà che non possiamo affrontare limitandoci a esprimere indignazione per qualche ora, per poi tornare alla normalità.

Quanto accaduto mercoledì 14 ottobre a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, è uno di questi episodi.

Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, all'interno del Polo formativo integrato “Insieme”, ex Ikaros, uno studente di sedici anni avrebbe afferrato da dietro un compagno di classe, puntandogli un coltello a serramanico alla gola. Un gesto durato pochi secondi, avvenuto durante l'intervallo, mentre i ragazzi si trovavano in aula. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma questo non rende meno preoccupante quanto accaduto.

Il ragazzo che ha subito il gesto ha raccontato l'episodio alla madre, la quale ha avvisato la scuola. Sono quindi intervenuti i Carabinieri, che hanno ricostruito i fatti e raccolto le testimonianze. Il sedicenne ha consegnato il coltello, con una lama di circa cinque centimetri, ed è stato denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di arma da taglio. La scuola ha inoltre avviato un provvedimento disciplinare e un confronto con le famiglie.

Le responsabilità penali dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel pieno rispetto delle garanzie previste per i minorenni. Ma la necessità di attendere gli accertamenti non ci impedisce di riflettere sulla gravità del comportamento descritto.

Perché un coltello puntato alla gola di un compagno non può essere considerato un semplice gesto di esibizionismo, una provocazione adolescenziale o una ragazzata finita bene.

E soprattutto non possiamo misurare la gravità di ciò che è accaduto esclusivamente sulla base delle conseguenze fisiche.

Il fatto che nessuno sia rimasto ferito rappresenta una fortuna, non la dimostrazione che non esistesse un pericolo.

Pensiamo, per un momento, al ragazzo che si è trovato improvvisamente in quella situazione. A cosa possa aver provato quando è stato afferrato da dietro, alla paura che potrebbe aver vissuto, alla difficoltà di comprendere nell'immediato se quel gesto fosse una minaccia reale o se sarebbe terminato senza conseguenze. Pensiamo anche a cosa significhi tornare il giorno successivo nella stessa aula, incontrare gli stessi compagni e cercare di sentirsi nuovamente al sicuro.

Non sappiamo quali siano state le sue reazioni emotive, e non sarebbe corretto attribuirgliene. Ma sappiamo che l'assenza di una ferita non esclude la possibilità di aver vissuto un'esperienza profondamente spaventosa.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che troppo spesso rischiamo di trascurare quando raccontiamo episodi di violenza scolastica: ci concentriamo su chi ha compiuto il gesto, sulle possibili sanzioni e sulle responsabilità degli adulti, mentre la persona che lo ha subito finisce quasi per scomparire dal racconto.

In questo caso, invece, è stato proprio il ragazzo a trovare il modo di raccontare alla madre quanto accaduto. E la madre, ascoltandolo e informando la scuola, ha permesso che la situazione emergesse e venisse affrontata.

È un passaggio importante, perché ci ricorda quanto sia fondamentale costruire rapporti di fiducia tra figli e genitori, tra studenti e insegnanti, tra famiglie e istituzioni scolastiche. Un ragazzo deve sapere che può raccontare ciò che gli accade senza essere giudicato, senza sentirsi debole e senza temere che la sua richiesta d'aiuto venga minimizzata.

Ma questa vicenda apre anche un'altra riflessione, particolarmente delicata, che riguarda il ruolo degli insegnanti.

Secondo la ricostruzione giornalistica, il docente presente in aula non si sarebbe accorto dell'episodio, poiché i ragazzi erano in piedi e l'azione sarebbe durata pochissimi secondi.

È un'informazione che merita di essere affrontata con equilibrio, evitando quella ricerca immediata di un responsabile che spesso accompagna le notizie riguardanti la scuola.

Gli insegnanti hanno certamente un obbligo di vigilanza e una responsabilità professionale nei confronti degli alunni. È un dovere che nessuno intende mettere in discussione. Ma la vigilanza non può essere confusa con la capacità di prevedere qualsiasi comportamento improvviso, soprattutto quando un'azione pericolosa viene compiuta in pochi istanti e senza segnali immediatamente riconoscibili.

Per accertare eventuali responsabilità occorre conoscere le circostanze concrete, l'organizzazione della sorveglianza, la prevedibilità dell'evento e le effettive possibilità di intervento.

Non possiamo pretendere che un docente sia contemporaneamente educatore, osservatore infallibile, esperto di gestione dei conflitti, psicologo e garante assoluto dell'impossibilità che accada qualcosa di pericoloso.

Una simile aspettativa non tutela gli studenti e non aiuta gli insegnanti. Rischia, al contrario, di nascondere le responsabilità organizzative e collettive dietro la figura di una sola persona.

La sicurezza a scuola non può essere affidata esclusivamente all'attenzione individuale del personale. Deve essere costruita attraverso un'organizzazione adeguata, procedure chiare, collaborazione tra adulti e interventi tempestivi quando emergono situazioni problematiche.

Dalle prime informazioni pubblicate sembrerebbe che tra i due ragazzi vi fossero precedenti dissidi. Non conosciamo la natura di questi contrasti, né possiamo stabilire se fossero stati segnalati o se vi fossero elementi che consentissero di prevedere un'escalation.

Ma questo particolare ci invita a porci una domanda più ampia: quanto siamo realmente capaci, come comunità educante, di riconoscere e affrontare i conflitti prima che assumano forme pericolose?

Nelle classi convivono ragazzi con storie familiari, fragilità, difficoltà relazionali, esperienze e bisogni molto differenti. L'adolescenza è un periodo complesso, nel quale la ricerca di riconoscimento, il bisogno di appartenenza al gruppo e la difficoltà di gestire alcune emozioni possono influenzare profondamente i comportamenti.

Comprendere queste dinamiche è necessario, ma non significa giustificare qualsiasi condotta.

Anzi, proprio perché parliamo di ragazzi ancora in formazione, abbiamo il dovere di insegnare loro che esistono limiti che non possono essere superati, che la rabbia non autorizza la violenza e che un conflitto non può trasformarsi in un'intimidazione fisica.

Educare significa anche saper dire con chiarezza che un comportamento è grave, senza per questo rinunciare ad aiutare chi lo ha commesso a comprenderne le conseguenze.

Il direttore della struttura, Marco Filisetti, ha dichiarato che la scuola si è attivata coinvolgendo le forze dell'ordine, avviando un provvedimento disciplinare e confrontandosi con le famiglie. Ha inoltre sottolineato la necessità di ascoltare e aiutare lo studente coinvolto.

È importante che una scuola non rinunci alla propria funzione educativa, neppure davanti a un episodio tanto serio. Tuttavia, ascolto e responsabilizzazione devono procedere insieme.

Non basta chiedersi perché un ragazzo abbia compiuto un determinato gesto. Bisogna anche aiutarlo a comprendere quale rischio abbia creato, quali conseguenze avrebbe potuto provocare e perché la libertà individuale non può mai tradursi nella paura o nell'insicurezza degli altri.

Allo stesso tempo, occorre garantire attenzione e protezione al compagno che ha subito il gesto, senza esporlo ulteriormente e senza costringerlo a vivere come normale una situazione che normale non è.

Questo equilibrio è fondamentale: il recupero educativo di chi ha sbagliato non deve avvenire a discapito della tutela di chi ha subito un comportamento violento.

C'è poi il tema delle famiglie, che non possiamo continuare ad affrontare soltanto quando accade qualcosa di grave.

La collaborazione tra scuola e famiglia non può ridursi alla firma di un Patto educativo di corresponsabilità, alla partecipazione a un colloquio o alla convocazione dopo un episodio disciplinare. Deve essere un rapporto concreto, costruito nel tempo, nel quale ciascuno riconosca il proprio ruolo e le proprie responsabilità.

La scuola non può sostituirsi integralmente alla famiglia nell'educazione dei figli, così come la famiglia non può considerare la scuola l'unica responsabile di ogni comportamento che si verifica al suo interno.

Gli adulti devono tornare a condividere regole, limiti, responsabilità e modalità di intervento, evitando di contraddirsi continuamente o di cercare sempre qualcuno a cui attribuire ogni colpa.

Quando un ragazzo manifesta comportamenti aggressivi, il problema non riguarda soltanto il momento in cui questi esplodono. Riguarda anche la capacità degli adulti di ascoltare i segnali, riconoscere le difficoltà, chiedere supporto e intervenire prima che una situazione degeneri.

E quando questi segnali non sono riconoscibili, occorre comunque disporre di strumenti efficaci per gestire ciò che accade, senza lasciare soli studenti, famiglie e personale scolastico.

In questo quadro, anche la normativa ha un ruolo importante.

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, richiede un'adeguata valutazione dei rischi e l'adozione di misure preventive pertinenti. Gli obblighi di vigilanza e protezione devono inoltre essere considerati insieme alle concrete condizioni organizzative del servizio.

Ma nessuna disposizione normativa, da sola, può costruire un ambiente sicuro se non viene accompagnata da una cultura della prevenzione e da risorse adeguate.

Servono personale sufficiente, procedure conosciute, possibilità di segnalare tempestivamente situazioni critiche, collaborazione con i servizi territoriali e percorsi educativi che non si limitino a interventi occasionali dopo un episodio di cronaca.

Servono soprattutto adulti che non abbiano paura di affrontare i problemi e istituzioni capaci di sostenere chi è chiamato quotidianamente a gestirli.

Perché una scuola non può essere considerata sicura soltanto quando non si verificano incidenti. La sicurezza si misura anche dalla capacità di prevenire, di intervenire, di ascoltare e di proteggere.

E arriviamo alla riflessione che, come Normative Scuola ELC, riteniamo più importante.

Da troppo tempo rischiamo di abituarci a leggere notizie di minacce, aggressioni e comportamenti violenti nei contesti educativi. Ogni volta ci indigniamo, discutiamo di sanzioni, invochiamo maggiore severità oppure cerchiamo spiegazioni nelle difficoltà degli adolescenti. Poi, spesso, l'attenzione diminuisce, almeno fino all'episodio successivo.

Non possiamo permettere che questa diventi la normalità.

Non dobbiamo attendere una ferita grave per riconoscere un pericolo, né un evento irreparabile per domandarci se avremmo potuto fare qualcosa prima.

E non possiamo nemmeno accettare che l'assenza di conseguenze fisiche diventi il criterio con cui ridimensionare un gesto potenzialmente pericoloso.

Una scuola deve essere un luogo nel quale i ragazzi possano sbagliare, confrontarsi, imparare a gestire le proprie emozioni e crescere attraverso le relazioni. Ma deve essere anche un luogo nel quale nessuno debba temere che un contrasto con un compagno possa trasformarsi in una minaccia alla propria incolumità.

Il nostro compito non è scegliere tra educazione e sicurezza. È comprendere che non può esistere una vera educazione senza sicurezza, così come la sicurezza non può essere costruita rinunciando all'educazione.

Quanto accaduto a Grumello del Monte non dovrebbe diventare soltanto un'altra notizia da condividere sui social. Dovrebbe portarci a riflettere su quale sostegno concreto stiamo offrendo alle scuole, su quanto ascoltiamo i ragazzi e su quanto siamo disposti, come adulti, ad assumerci la responsabilità di accompagnarli nella crescita.

Perché dietro questa vicenda ci sono due adolescenti, due famiglie, una classe, degli insegnanti e una comunità scolastica che dovrà affrontare le conseguenze di quanto accaduto.

A tutti loro serve qualcosa di più dell'indignazione.

Servono attenzione, responsabilità, protezione, ascolto e interventi concreti.

Non dobbiamo aspettare che un coltello provochi una ferita per comprendere che qualcosa, nella nostra capacità di prevenire e affrontare la violenza, merita di essere ripensato.

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Fonte della vicenda: L'Eco di Bergamo, 15 ottobre 2026, articolo di Fabio Conti ed Emma Crescenti. Ulteriore riscontro: Bergamo Tomorrow, 15 ottobre 2026.

📚 DOCENTI: QUALI INCARICHI AGGIUNTIVI SONO OBBLIGATORI E QUALI POSSIAMO RIFIUTARE?VADEMECUM NORMATIVE SCUOLA ELC«Devo pe...
14/10/2026

📚 DOCENTI: QUALI INCARICHI AGGIUNTIVI SONO OBBLIGATORI E QUALI POSSIAMO RIFIUTARE?

VADEMECUM NORMATIVE SCUOLA ELC

«Devo per forza fare il coordinatore di classe?»

«Possono impormi una commissione?»

«Se rifiuto un progetto, rischio una sanzione?»

«Perché devo continuare ad assumermi incarichi quando ho già tanti impegni?»

Sono domande che molti insegnanti si pongono, soprattutto all'inizio dell'anno scolastico, quando vengono distribuiti ruoli e responsabilità.

La risposta parte da un principio: non tutte le attività richieste dalla scuola hanno la stessa natura giuridica.

🔵 1. COSA È GIÀ OBBLIGATORIO?

Rientrano negli obblighi ordinari del docente:

- Le ore di insegnamento previste dal contratto.
- La preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e la valutazione.
- I rapporti individuali con le famiglie.
- La partecipazione alle attività collegiali dovute.
- Gli scrutini e gli esami.
- Gli altri adempimenti professionali previsti dalla normativa.

Il CCNL 2019–2021, agli articoli 43 e 44, disciplina queste attività.

Per le attività collegiali sono previsti due distinti limiti annui di 40 ore, secondo le rispettive categorie contrattuali. Scrutini ed esami sono disciplinati separatamente.

Questi obblighi non possono essere rifiutati semplicemente perché non prevedono un compenso aggiuntivo.

🟡 2. COORDINATORE DI CLASSE

Non esiste un obbligo contrattuale generale che imponga a ogni docente di accettare l'incarico di coordinatore di classe.

È una funzione organizzativa aggiuntiva, distinta dagli ordinari doveri di partecipazione al consiglio di classe.

Il docente può dichiarare di non essere disponibile ad assumerla.

Attenzione, però: il coordinatore non va confuso con il segretario verbalizzante, figura espressamente prevista dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 297/1994.

🟢 3. FUNZIONI STRUMENTALI

Le funzioni strumentali al PTOF non sono incarichi ai quali ogni insegnante debba obbligatoriamente candidarsi.

Il docente può decidere di non presentare la candidatura e di non assumere la funzione.

Prima di accettare è opportuno conoscere attività, durata, obiettivi e compenso previsto.

🟠 4. COMMISSIONI, PROGETTI E REFERENZE

Commissione PTOF, referente di progetto, responsabile di laboratorio, animatore digitale, coordinamento di iniziative.

Non sono tutti incarichi automaticamente obbligatori.

Bisogna verificare se si tratta di attività già comprese negli obblighi di servizio oppure di funzioni aggiuntive.

Un conto è partecipare a una riunione collegiale dovuta. Un altro è assumere il coordinamento continuativo di un progetto, con ulteriori responsabilità e impegni.

Alcune funzioni, inoltre, sono disciplinate da disposizioni specifiche: non possono essere considerate tutte facoltative indistintamente.

🔴 5. POSSO RIFIUTARE PERCHÉ NON SONO PAGATO?

Non basta l'assenza di un compenso aggiuntivo per rendere rifiutabile un'attività.

Se rientra negli obblighi ordinari, è già remunerata dallo stipendio.

Se invece è una prestazione aggiuntiva, occorre verificare le disposizioni contrattuali, le modalità di conferimento e l'eventuale compenso.

Chiedere chiarimenti prima di accettare non significa essere poco collaborativi.

🟣 6. QUANDO POSSO DIRE DI NO?

Per un incarico effettivamente facoltativo, si può comunicare la propria indisponibilità anche quando:

- Si hanno già altri incarichi.
- Il carico didattico e organizzativo è elevato.
- Non si dispone del tempo necessario.
- Non si ritiene di avere le competenze richieste.
- Non si desidera assumere ulteriori responsabilità.

Non è necessario sentirsi in colpa per questa scelta.

Diverso è il caso di un'attività obbligatoria o di un incarico già formalmente conferito: prima di rifiutarne l'esecuzione è opportuno verificare la disciplina applicabile.

✉️ 7. COME COMUNICARE UN RIFIUTO?

Quando l'incarico è facoltativo, si può scrivere:

“Ringrazio per la fiducia accordatami. Considerati gli impegni didattici e professionali già assunti, comunico di non essere disponibile ad accettare l'incarico proposto.”

Una comunicazione rispettosa, chiara e preferibilmente scritta.

📌 RIFERIMENTI NORMATIVI

- CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021, artt. 43 e 44.
- D.Lgs. 165/2001, art. 25.
- D.Lgs. 297/1994, art. 5.
- Disposizioni contrattuali ancora applicabili in materia di funzioni strumentali e attività aggiuntive.

💙 UNA RIFLESSIONE

Ci sono docenti che, per anni, assumono incarichi su incarichi.

Lo fanno perché credono nella scuola, perché desiderano contribuire, perché sanno che altrimenti alcune attività rischiano di non essere realizzate.

Ma questa disponibilità non deve diventare una pretesa.

Un bravo insegnante non è quello che accetta tutto. È quello che svolge con professionalità e responsabilità il proprio lavoro.

Dire di no a un incarico facoltativo non significa dire di no alla scuola.

Significa riconoscere che anche il tempo e le energie di chi insegna hanno un valore.

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🏫 PERSONALE ATA: QUALI INCARICHI SONO OBBLIGATORI, QUALI SI POSSONO RIFIUTARE E QUANDO DEVONO ESSERE RETRIBUITI?

VADEMECUM NORMATIVE SCUOLA ELC

«Sono un collaboratore scolastico: devo accettare qualsiasi incarico?»

«Sono un assistente amministrativo: possono assegnarmi ulteriori responsabilità senza riconoscermi nulla?»

«Possono obbligarmi a fermarmi oltre l'orario di servizio?»

«Ho già tante mansioni: perché devo svolgere anche quelle di altri colleghi?»

Il personale ATA rappresenta una componente indispensabile della scuola. Senza collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e le altre figure professionali, gli istituti non potrebbero funzionare.

Eppure, troppo spesso, si dà per scontato che questo personale debba essere disponibile a qualsiasi richiesta.

Ma svolgere il proprio lavoro non significa dover accettare indiscriminatamente ogni ulteriore compito.

Vediamo cosa prevede il contratto.

🔵 1. QUALI ATTIVITÀ SONO OBBLIGATORIE?

Il personale ATA è tenuto a svolgere le mansioni previste dal proprio profilo professionale, nel rispetto dell'organizzazione del servizio.

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021 distingue quattro aree professionali:

- Collaboratori.
- Operatori.
- Assistenti.
- Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Le attività concretamente dovute dipendono dall'area e dal profilo di appartenenza.

Non ogni compito assegnato dal DSGA o dal Dirigente è un incarico aggiuntivo.

Ad esempio, per un collaboratore scolastico la pulizia degli ambienti, la sorveglianza e l'assistenza materiale agli alunni, nei limiti delle mansioni previste, fanno parte delle attività professionali.

Per un assistente amministrativo, la gestione delle pratiche e dei procedimenti assegnati rientra ordinariamente nelle proprie funzioni.

Non è quindi possibile rifiutare una normale mansione soltanto perché impegnativa.

🟡 2. COSA SONO GLI INCARICHI SPECIFICI?

L'articolo 54 del CCNL 2019–2021 disciplina gli incarichi specifici ATA.

Si tratta di incarichi di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni del profilo, comportano ulteriori responsabilità, rischio o disagio.

Hanno durata annuale e devono essere coerenti con le esigenze dell'Istituto e con il piano delle attività.

Questi incarichi prevedono una specifica indennità accessoria, secondo la disciplina contrattuale.

L'attribuzione è effettuata dal Dirigente scolastico, su proposta del DSGA, nel rispetto dei criteri previsti.

Attenzione: non si può affermare che ogni incarico specifico sia sempre liberamente rifiutabile. La possibilità di opporsi deve essere valutata in base alla natura dei compiti, alle mansioni contrattuali e alla legittimità dell'assegnazione.

🟢 3. COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENZA AGLI ALUNNI

Un tema particolarmente delicato riguarda l'assistenza agli alunni con disabilità e ai bambini della scuola dell'infanzia.

Il contratto prevede mansioni di assistenza materiale nell'ambito del profilo professionale.

L'articolo 54, comma 4, disciplina inoltre specifici incarichi collegati all'assistenza agli alunni e al primo soccorso.

Bisogna distinguere i compiti ordinari del collaboratore scolastico dagli incarichi che comportano ulteriori responsabilità e prevedono un'indennità.

Non è corretto sostenere che qualsiasi assistenza materiale possa essere rifiutata perché non accompagnata da un compenso aggiuntivo.

Allo stesso tempo, non è corretto assegnare indiscriminatamente prestazioni sanitarie o compiti estranei al profilo, senza verificare competenze, formazione e disposizioni applicabili.

🟠 4. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: PIÙ RESPONSABILITÀ SIGNIFICA SEMPRE PIÙ COMPENSO?

Non automaticamente.

Le normali attività amministrative, anche quando complesse, rientrano nelle mansioni del profilo.

Diverso è il caso di incarichi specifici, attività aggiuntive retribuibili o posizioni economiche disciplinate dal contratto.

Occorre distinguere:

- Le mansioni ordinarie.
- Gli incarichi specifici annuali.
- Le posizioni economiche.
- Le prestazioni aggiuntive oltre l'orario ordinario.

Sono istituti diversi e non devono essere confusi.

🔴 5. POSSONO OBBLIGARMI A FARE STRAORDINARI?

L'orario ordinario del personale ATA a tempo pieno è generalmente di 36 ore settimanali.

Le prestazioni eccedenti devono essere gestite secondo la disciplina contrattuale e le esigenze organizzative del servizio.

Non è corretto pretendere che il personale si trattenga abitualmente oltre l'orario senza autorizzazione, registrazione o riconoscimento delle prestazioni.

Le ore aggiuntive possono essere remunerate o compensate con riposi secondo le disposizioni applicabili.

La possibilità di rifiutare una prestazione straordinaria non è però assoluta: occorre considerare le legittime esigenze di servizio, le modalità di disposizione dell'attività e le eventuali situazioni di urgenza.

Una richiesta informale non dovrebbe diventare un sistema permanente di lavoro aggiuntivo non riconosciuto.

🟣 6. POSSONO CAMBIARE CONTINUAMENTE I MIEI COMPITI?

L'organizzazione del lavoro rientra nelle competenze dell'amministrazione scolastica.

Il personale ATA non ha necessariamente diritto a svolgere sempre le medesime attività o a mantenere invariata la stessa distribuzione dei compiti.

Tuttavia, le assegnazioni devono rispettare:

- Il profilo professionale.
- L'orario di lavoro.
- Le disposizioni contrattuali.
- La sicurezza e la salute dei lavoratori.
- I criteri organizzativi applicabili.

Una modifica dei compiti non è automaticamente illegittima, ma non può giustificare l'assegnazione arbitraria di mansioni estranee al profilo.

🟤 7. POSIZIONI ECONOMICHE: COSA CAMBIA?

Le posizioni economiche ATA sono disciplinate dall'articolo 52 del CCNL 2019–2021.

Sono attribuite attraverso specifiche procedure selettive e riconoscono competenze professionali e funzioni ulteriori secondo la disciplina applicabile.

Non sono la stessa cosa degli incarichi specifici annuali.

Chi beneficia di una posizione economica può essere tenuto a svolgere le funzioni ad essa collegate, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali.

In alcuni casi, il rapporto tra posizione economica e indennità per incarichi specifici è regolato da particolari meccanismi di assorbimento.

⚠️ 8. E GLI INCARICHI DI SICUREZZA?

Primo soccorso, antincendio, gestione delle emergenze e altre funzioni di sicurezza seguono anche la disciplina del D.Lgs. 81/2008.

Non possono essere trattati come semplici incarichi facoltativi.

In particolare, l'articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavoratori designati per la gestione delle emergenze non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Devono inoltre ricevere adeguata formazione e disporre delle attrezzature necessarie.

✉️ 9. COSA FARE SE UN INCARICO NON È CHIARO?

Prima di rifiutare o contestare un'attività, è opportuno chiedere per iscritto:

- Quali compiti vengono assegnati.
- A quale profilo professionale appartengono.
- Quale disposizione organizzativa li prevede.
- Se comportano ore aggiuntive.
- Se è previsto un compenso.
- Se richiedono formazione o particolari responsabilità.

Quando vi sono dubbi, si può chiedere un chiarimento al DSGA e alla Dirigenza, eventualmente con il supporto della RSU o di un'organizzazione sindacale.

📌 RIFERIMENTI NORMATIVI

- CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021, artt. 49–57.
- CCNL 2019–2021, artt. 78 e 79.
- Allegato A del CCNL 2019–2021: declaratorie delle aree ATA.
- CCNL Scuola 2006–2009, per le disposizioni sull'orario di lavoro e sulle prestazioni aggiuntive ancora applicabili.
- D.Lgs. 165/2001, art. 52, sulle mansioni.
- D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 37 e 43, in materia di sicurezza.

💙 UNA RIFLESSIONE CHE RIGUARDA TUTTA LA SCUOLA

Il collaboratore scolastico che garantisce ambienti sicuri e accoglienti.

L'assistente amministrativo che gestisce pratiche, scadenze e documenti.

L'assistente tecnico che rende possibile il funzionamento dei laboratori.

Il personale che assicura ogni giorno la continuità dei servizi.

Sono professionalità che meritano rispetto.

Non si può pretendere che ogni necessità organizzativa venga risolta semplicemente chiedendo alle persone di fare sempre di più.

Il lavoro deve essere organizzato, le responsabilità definite e le prestazioni riconosciute secondo il contratto.

Conoscere i propri diritti non significa sottrarsi ai propri doveri.

Significa pretendere che doveri, competenze e responsabilità siano rispettati da tutti.

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Indirizzo

Martinengo
24057

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:30
Martedì 14:30 - 18:30
Mercoledì 16:30 - 19:30
Giovedì 08:30 - 18:30
Venerdì 09:00 - 18:30

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