Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani

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Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani "Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni" Eleanor Roosevelt "Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così.

Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare." Giovanni Falcone

Caro affitti e rinunce alle immissioni in ruolo: finalmente una consapevolezza condivisa su un problema segnalato da ann...
08/09/2026

Caro affitti e rinunce alle immissioni in ruolo: finalmente una consapevolezza condivisa su un problema segnalato da anni. Ora occorrono misure strutturali

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sui dati diffusi dalla stampa relativi alle rinunce alle immissioni in ruolo registrate in diverse regioni del Centro-Nord e sulle conseguenti prese di posizione delle organizzazioni sindacali in ordine all'incidenza dei canoni di locazione, dei trasporti e, più in generale, del costo della vita sulla sostenibilità economica della permanenza dei docenti nelle sedi di servizio.
I dati riportati, pur dovendo essere esaminati con la necessaria prudenza e senza ricondurre automaticamente ogni rinuncia alla sola componente economica, evidenziano una criticità che non può più essere considerata episodica. Quando il costo necessario per stabilirsi nella sede di servizio incide in misura rilevante sulla retribuzione disponibile, il problema supera la dimensione individuale e investe l'efficienza del sistema di reclutamento, la capacità di copertura dei posti autorizzati e la stabilità degli organici.
Il CNDDU valuta pertanto con favore la maggiore attenzione che le organizzazioni sindacali stanno finalmente riservando al rapporto tra retribuzioni, locazioni e mobilità del personale. Si tratta di una presa di coscienza importante, perché converge su questioni che il Coordinamento ha posto ripetutamente all'attenzione pubblica e istituzionale ben prima che l'attuale criticità assumesse le dimensioni oggi registrate.
La documentazione pubblicamente consultabile consente infatti di rilevare una significativa continuità tra le proposte formulate negli anni dal CNDDU e alcune delle misure oggi considerate necessarie nel dibattito sindacale. Il Coordinamento ha già prospettato sostegni economicamente quantificati per le spese di locazione e di mobilità dei docenti fuori sede. Nel 2022 aveva proposto, in presenza di determinate condizioni, un intervento temporaneo compreso tra 300 e 400 euro mensili per spese documentabili di locazione o connesse al ricongiungimento familiare. Nel 2023 aveva nuovamente richiamato l'attenzione istituzionale sull'incidenza dei costi abitativi per il personale scolastico fuori sede.
La posizione è stata ulteriormente sviluppata negli anni successivi. Nel 2025 il CNDDU ha prospettato un modello di locazione a canone calmierato per i docenti fuori sede, individuando quale parametro di riferimento un importo mensile di 300 euro e ipotizzando un intervento sulla quota eccedente. Ancora nel 2026 il Coordinamento è intervenuto sulla crescente sproporzione tra dinamica dei canoni e capacità reddituale del personale scolastico, formulando ulteriori ipotesi di sostegno economico.
Non interessa al CNDDU rivendicare una priorità meramente formale. È invece motivo di soddisfazione constatare che questioni sulle quali il Coordinamento ha insistito nel tempo trovino oggi una più ampia condivisione. Quando soggetti diversi giungono a riconoscere la medesima criticità e a prospettare strumenti in larga parte convergenti, si determinano le condizioni per trasferire il problema dal piano della denuncia a quello della regolazione.
Proprio per questo occorre adesso una risposta tecnicamente corretta.
La questione non dovrebbe essere affrontata attraverso una generica differenziazione territoriale delle retribuzioni. Il rapporto di lavoro del personale scolastico è inserito nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il trattamento economico deve pertanto essere ricondotto alle fonti legislative e contrattuali competenti. Qualunque intervento deve rispettare tale assetto e distinguere con precisione il trattamento retributivo dagli strumenti fiscali, dalle politiche abitative e dalle misure di welfare connesse alla mobilità professionale.
È su quest'ultimo terreno che il CNDDU ritiene possibile costruire una disciplina efficace. Il criterio non dovrebbe essere quello di attribuire un vantaggio economico in ragione del territorio nel quale si presta servizio, bensì quello di riconoscere, secondo requisiti predeterminati, verificabili e non discriminatori, l'incidenza dei costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dal lavoratore a causa dell'assegnazione della sede di servizio.
Canone di locazione effettivamente corrisposto, condizione di fuori sede, distanza dalla residenza e spese di mobilità costituiscono elementi oggettivamente accertabili sui quali è possibile costruire misure selettive, evitando automatismi, duplicazioni di benefici e trattamenti non adeguatamente giustificati. Gli strumenti potrebbero operare sul piano fiscale, abitativo o della mobilità oppure, qualora assumano natura retributiva, essere definiti attraverso le fonti e le sedi negoziali previste dall'ordinamento.
La questione presenta inoltre un preciso rilievo economico-finanziario. Ogni intervento pubblico richiede una preventiva quantificazione dell'onere e l'individuazione della relativa copertura. Una corretta valutazione, tuttavia, non può considerare soltanto il costo della misura proposta, ma deve comprendere anche quello derivante dal mancato intervento.
Posti autorizzati e non stabilmente coperti, reiterazione delle procedure di conferimento, ricorso ai contratti a tempo determinato, turnover e discontinuità degli organici producono costi amministrativi e organizzativi che devono essere rilevati e quantificati. La sostenibilità finanziaria di una misura di supporto dovrebbe pertanto essere valutata anche in rapporto alle economie conseguibili attraverso una maggiore stabilità del personale.
Per questa ragione il CNDDU ritiene necessario che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con le amministrazioni competenti e attraverso il confronto con le parti sociali, proceda a una rilevazione sistematica delle rinunce alle immissioni in ruolo, distinguendone le cause e mettendole in relazione con il costo delle locazioni, la distanza dalla residenza, la disponibilità abitativa e il successivo ricorso ai contratti a tempo determinato.
Solo una base informativa attendibile e omogenea può consentire di determinare l'effettiva dimensione economica del fenomeno e di valutare quali strumenti presentino il migliore rapporto tra onere finanziario, efficacia della misura e capacità di stabilizzazione degli organici.
Il CNDDU considera quindi positivamente il fatto che le organizzazioni sindacali abbiano portato con maggiore forza al centro del confronto temi che il Coordinamento sostiene da tempo. Le proposte oggi avanzate in materia di affitti, mobilità e sostegno ai docenti fuori sede presentano punti di significativa convergenza con interventi già formulati e pubblicamente documentati dal CNDDU.
Questa convergenza costituisce un'opportunità istituzionale. Non è più sufficiente constatare che in alcune aree del Paese una parte del personale rinuncia alla stabilizzazione anche in ragione della difficile sostenibilità economica della permanenza nella sede assegnata. Occorre acquisire i dati, individuarne le cause, quantificare gli effetti e predisporre strumenti normativi e contrattuali coerenti.
Un sistema di reclutamento, infatti, non può essere valutato esclusivamente sulla base del numero dei posti autorizzati o delle nomine disposte, ma anche sulla sua capacità di trasformare quelle nomine in rapporti di lavoro effettivamente sostenibili e stabili.
È su tale risultato che deve essere misurata l'efficacia dell'intervento pubblico.
Il CNDDU auspica pertanto che l'attuale presa di coscienza possa tradursi in un confronto tecnico con il Ministero, le amministrazioni competenti e le organizzazioni sindacali, recuperando e valutando anche le proposte già formulate negli anni, affinché dalla convergenza delle analisi si possa finalmente passare alla definizione di strumenti normativi, contrattuali e finanziari concretamente applicabili.


Privacy e intelligenza artificiale nella scuola: proposti al Ministro Valditara standard nazionali per la governance dei...
06/09/2026

Privacy e intelligenza artificiale nella scuola: proposti al Ministro Valditara standard nazionali per la governance dei dati

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, alla luce dell’aggiornamento del vademecum del Garante per la protezione dei dati personali “La scuola a prova di privacy”, richiama l’attenzione sulla crescente complessità giuridica, organizzativa ed economica connessa alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche e alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività didattiche e amministrative.
Registro elettronico, piattaforme digitali, chat, smartphone, fotografie, registrazioni e applicazioni di IA comportano trattamenti differenti per natura, finalità e livello di rischio. Ridurre la questione alla sola acquisizione del consenso o alla sottoscrizione di una liberatoria non corrisponde all’impianto del Regolamento (UE) 2016/679. Il GDPR richiede che il trattamento sia sorretto da un’idonea base giuridica e rispetti, tra gli altri, i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
Nell’esercizio delle funzioni istituzionali della scuola pubblica, il consenso non costituisce ordinariamente il presupposto generale del trattamento. Una liberatoria non può pertanto rendere legittima un’operazione priva di adeguato fondamento giuridico, eccedente rispetto alla finalità perseguita o incompatibile con i principi del GDPR.
Particolare rigore è necessario quando siano coinvolte le categorie particolari di dati previste dall’art. 9 GDPR, soprattutto informazioni relative alla salute, alla disabilità o ad altre condizioni personali degli studenti. Il Regolamento europeo deve essere applicato unitamente alle pertinenti disposizioni del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. La disponibilità di un’informazione per esigenze didattiche, amministrative o inclusive non ne legittima la circolazione indiscriminata: registri elettronici, comunicazioni e pubblicazioni istituzionali devono garantire che la conoscibilità dei dati sia limitata ai soggetti legittimati e alle finalità previste.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve orientare l’attività didattica quando un elaborato riguardante esperienze personali o familiari possa far emergere informazioni particolarmente delicate. Non è il tema autobiografico in sé a determinare una violazione della disciplina sulla protezione dei dati; rilevano, piuttosto, le concrete modalità attraverso le quali tali informazioni vengono richieste, acquisite, utilizzate e rese eventualmente conoscibili.
Analoga precisione è necessaria per immagini, registrazioni e chat. La legittimità dell’acquisizione di un contenuto per una determinata finalità non rende automaticamente legittima la sua successiva comunicazione o diffusione. Una chat autonomamente costituita da studenti o genitori, inoltre, non assume natura istituzionale per il semplice riferimento alla classe. Distinguere attività della scuola e iniziative private è essenziale anche per la corretta individuazione delle responsabilità.
L’intelligenza artificiale determina un ulteriore livello di complessità. Il Regolamento (UE) 2024/1689, AI Act, deve coordinarsi, quando siano trattati dati personali, con il GDPR e con il Codice in materia di protezione dei dati personali. L’impiego istituzionale di un sistema di IA richiede quindi una valutazione preventiva delle finalità, dei dati trattati, dei soggetti coinvolti, delle misure di sicurezza e delle condizioni applicate dal fornitore, considerando, quando ne ricorrano i presupposti, gli obblighi derivanti dagli artt. 25, 28 e 35 GDPR.
Particolare rilievo assumono inoltre le disposizioni dell’AI Act sull’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale e sulle pratiche vietate. Per la scuola ciò significa che competenza professionale, conoscenza dei limiti degli strumenti, supervisione umana e valutazione preventiva del rischio non possono essere considerate elementi accessori dell’innovazione tecnologica.
La conformità normativa presenta anche una rilevante dimensione economico-amministrativa. Il costo effettivo di una soluzione digitale non coincide con il prezzo della licenza. Sicurezza, formazione, gestione e conservazione dei dati, condizioni contrattuali, interoperabilità, eventuale migrazione e mantenimento della conformità concorrono al costo complessivo dell’investimento. Un’acquisizione non adeguatamente valutata può quindi generare successivi costi di adeguamento, sostituzione o riorganizzazione, incidendo sull’efficienza nell’impiego delle risorse pubbliche.
È proprio su questo punto che il CNDDU ritiene necessario compiere un ulteriore passaggio rispetto agli strumenti di indirizzo già disponibili. La complessità del raccordo tra GDPR, Codice privacy, AI Act e disciplina scolastica non dovrebbe comportare che ciascuna istituzione ricostruisca autonomamente, per tecnologie analoghe, le medesime questioni giuridiche, tecniche e contrattuali, con il rischio di determinare disomogeneità applicative, duplicazione delle attività istruttorie e incremento dei costi di conformità.
Il CNDDU propone pertanto al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di valutare la predisposizione, nell’ambito delle competenze ministeriali e nel rispetto delle attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali, di uno standard nazionale operativo per la valutazione preventiva dei sistemi di intelligenza artificiale destinati all’impiego istituzionale nelle scuole.
La proposta non riguarda una certificazione ministeriale dei prodotti né intende trasferire all’amministrazione centrale le responsabilità che la normativa attribuisce ai singoli titolari del trattamento. L’obiettivo è fornire alle istituzioni scolastiche uno strumento uniforme e periodicamente aggiornabile attraverso il quale verificare, prima dell’acquisizione o dell’attivazione di un sistema, gli elementi essenziali di conformità al GDPR e all’AI Act, le caratteristiche del trattamento, le garanzie di sicurezza, le condizioni di conservazione e cancellazione dei dati, gli eventuali trasferimenti, il ruolo del fornitore e la sostenibilità complessiva della soluzione.
Il CNDDU ritiene che lo standard possa assumere particolare utilità anche nelle procedure di approvvigionamento, attraverso requisiti tecnico-giuridici minimi e clausole contrattuali tipo riferite ai servizi di IA destinati alle scuole. La conformità normativa diverrebbe così una componente della valutazione preventiva dell’investimento, insieme alle prestazioni, al costo e alla sostenibilità economica, anziché un problema da affrontare successivamente all’acquisizione.
Una scheda nazionale di verifica preliminare, accompagnata da clausole contrattuali standard e aggiornata in relazione all’evoluzione normativa e tecnologica, potrebbe inoltre ridurre la duplicazione delle attività amministrative senza comprimere l’autonomia delle istituzioni scolastiche, che continuerebbero ad assumere le proprie decisioni e le relative responsabilità all’interno di parametri comuni e verificabili.
La questione, dunque, non è introdurre ulteriori adempimenti. È rendere quelli esistenti più chiari, uniformi ed efficienti.
È questa la proposta che il CNDDU sottopone all’attenzione del Ministro Valditara: trasformare i principi già definiti per l’impiego dell’intelligenza artificiale nella scuola in strumenti applicativi comuni per la valutazione preventiva e l’approvvigionamento, affinché innovazione tecnologica, certezza giuridica e razionalizzazione della spesa pubblica procedano secondo un unico criterio di responsabilità amministrativa.


comunicato stampa Scuola secondaria di primo grado e classe A-46 Scienze giuridiche ed economiche: una prospettiva di re...
06/09/2026

comunicato stampa Scuola secondaria di primo grado e classe A-46 Scienze giuridiche ed economiche: una prospettiva di revisione dell’attuale assetto ordinamentale

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sull’attuale collocazione ordinamentale della classe di concorso A-46 – Scienze giuridico-economiche e sull’opportunità di valutarne l’impiego anche nella scuola secondaria di primo grado, attraverso specifici posti dell’organico dell’autonomia.
L’ordinamento vigente non contempla per la A-46 insegnamenti riferiti alla scuola secondaria di primo grado. L’autonomia scolastica consente alle istituzioni di individuare il proprio fabbisogno e di utilizzare l’organico dell’autonomia per le finalità previste dalla legislazione vigente, ma non attribuisce alle singole scuole il potere di modificare l’ambito di una classe di concorso o di istituire autonomamente una corrispondente titolarità in un diverso grado di istruzione.
La questione assume particolare rilievo in relazione alla crescente presenza nel primo ciclo di contenuti riconducibili alle competenze giuridiche, economiche e finanziarie. Permane inoltre una differenza normativa significativa: nel secondo ciclo la legislazione contempla espressamente l’impiego dei docenti abilitati nelle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’organico dell’autonomia, mentre un’analoga previsione non opera nel primo ciclo.
A tale profilo ordinamentale si affianca una più ampia esigenza educativa e sociale. La crescente attenzione istituzionale verso fenomeni di violenza, devianza e aggregazione giovanile con condotte illecite, che coinvolgono anche ragazzi in età sempre più precoce, rende opportuno rafforzare già nel primo ciclo la conoscenza delle regole dell’ordinamento, della responsabilità personale, delle conseguenze giuridiche delle proprie condotte e dei fondamentali rapporti economici e sociali. La presenza di specifiche competenze giuridico-economiche nella scuola secondaria di primo grado potrebbe concorrere, insieme alle altre professionalità educative e senza attribuirle improprie funzioni sostitutive, a una più consapevole azione formativa e preventiva.
Un precedente significativo risale all’anno scolastico 2015/2016, quando, nel quadro eccezionale del piano straordinario di assunzioni e dell’organico di potenziamento previsto dalla legge n. 107/2015, docenti dell’allora A019 – Discipline giuridiche ed economiche, successivamente confluita nella A-46, furono assegnati anche a istituzioni scolastiche del primo ciclo. Tale esperienza ebbe natura transitoria e non determinò una modifica ordinamentale della classe di concorso, ma costituisce un precedente amministrativo rilevante rispetto alla possibilità di impiegare tali professionalità nel primo ciclo.
L’eventuale superamento dell’attuale configurazione richiede pertanto un intervento sulla disciplina delle classi di concorso. La base normativa per una revisione è individuabile nell’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, disposizione già posta a fondamento della revisione e dell’aggiornamento delle classi di concorso effettuati con il decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 255.
Sotto il profilo procedurale, l’intervento presupporrebbe un’istruttoria tecnica diretta a verificarne la coerenza ordinamentale, professionale e finanziaria e, successivamente, l’adozione, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, del provvedimento di revisione della disciplina vigente. La relativa tabella dovrebbe individuare puntualmente l’ambito di impiego della A-46 nella scuola secondaria di primo grado e la riconducibilità dei relativi posti all’organico dell’autonomia.
L’entrata in vigore della modifica costituirebbe il necessario presupposto giuridico per i successivi provvedimenti in materia di organici. I posti così costituiti avrebbero natura ordinamentale e sarebbero formalmente riconducibili alla A-46, consentendo di superare il ricorso a utilizzazioni eccezionali o meramente organizzative e assicurando certezza nella qualificazione del servizio prestato.
Una simile revisione potrebbe produrre effetti rilevanti anche sul reclutamento e sulla mobilità. L’eventuale incremento dei posti vacanti e disponibili della classe A-46 amplierebbe, nei limiti delle dotazioni autorizzate, la base sulla quale operano le procedure di immissione in ruolo e, parallelamente, il numero delle sedi potenzialmente disponibili per i trasferimenti. Ne deriverebbe una maggiore articolazione territoriale della classe di concorso, ferma restando l’applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento e mobilità.
La qualificazione dei nuovi posti come A-46 permetterebbe inoltre di ricondurre il servizio prestato nel primo grado direttamente alla classe di concorso di appartenenza, assicurando il necessario coordinamento con la disciplina del periodo di formazione e prova e con gli altri istituti concernenti lo stato giuridico del personale docente.
Alla luce di tali considerazioni, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani sottopone al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la proposta di avviare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 59/2017, il procedimento di revisione della disciplina della classe di concorso A-46 – Scienze giuridico-economiche, finalizzato a prevederne espressamente l’impiego nella scuola secondaria di primo grado attraverso specifici posti dell’organico dell’autonomia, formalmente riconducibili alla medesima classe di concorso.
L’intervento consentirebbe di trasformare il precedente amministrativo del 2015/2016 in una soluzione ordinamentale stabile, assicurando coerenza tra classe di concorso, grado di istruzione, posto ricoperto e servizio prestato e producendo, nel rispetto delle dotazioni organiche autorizzate, effetti strutturali anche sulle opportunità di reclutamento e di mobilità del personale.


San Cipriano d’Aversa, 7 settembre 1982–2026. Dalla memoria alla conoscenza delle regole: la proposta nel ricordo della ...
06/09/2026

San Cipriano d’Aversa, 7 settembre 1982–2026. Dalla memoria alla conoscenza delle regole: la proposta nel ricordo della famiglia Martino e di Armando Clausino

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende ricordare, nel quarantaquattresimo anniversario della strage del 7 settembre 1982 a San Cipriano d’Aversa, Gioacchino Martino, Angelina Falco, Francesco Saverio Martino e Armando Clausino, uccisi mentre erano impegnati nel lavoro agricolo.
La famiglia Martino apparteneva alla realtà produttiva rurale del Casertano. Gioacchino, cinquantadue anni, conduceva i propri terreni con il contributo della moglie Angelina e del figlio Francesco Saverio, secondo un modello di economia familiare fondato sul lavoro diretto, sulla proprietà agricola e sull’impiego stagionale di manodopera.
La mattina del 7 settembre 1982, durante la raccolta delle noci in un fondo di proprietà della famiglia, Gioacchino, Angelina e Francesco Saverio si trovavano al lavoro insieme ai braccianti Armando Clausino e Giacomo Nobis. Un’azione armata provocò la morte di Gioacchino Martino, Angelina Falco, Francesco Saverio Martino e Armando Clausino. Nobis riuscì a sopravvivere. Il secondo figlio dei coniugi Martino non era presente nel fondo perché impegnato nello studio.
La vicenda maturò in un territorio nel quale la criminalità organizzata stava consolidando una crescente capacità di condizionamento delle relazioni sociali e delle attività economiche. L’intimidazione criminale, infatti, non esaurisce i propri effetti nella commissione dei singoli reati, ma può interferire con la disponibilità dei beni, la continuità delle attività produttive, il lavoro, gli investimenti e il regolare funzionamento dell’economia locale.
Per molti anni il caso non pervenne a una definizione giudiziaria delle responsabilità. Le successive indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sviluppate anche attraverso le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e i relativi riscontri investigativi, condussero nel 2017 alla formulazione di un grave quadro indiziario nei confronti di Luigi Venosa, detto “‘o cocchiere”, indicato dagli inquirenti come esponente del clan dei Casalesi.
Secondo la ricostruzione investigativa, il movente sarebbe stato riconducibile a un precedente contrasto con Gioacchino Martino, insorto dopo che Venosa, durante la latitanza, aveva utilizzato un casolare situato nella proprietà dell’agricoltore. Il 27 giugno 2017 la Procura richiese nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Il procedimento non giunse, tuttavia, alla verifica dibattimentale. Venosa morì per malattia il 7 agosto 2018, prima della decisione sulla richiesta cautelare; ne seguirono la revoca della richiesta e la successiva istanza di archiviazione per estinzione del reato conseguente alla morte dell’indagato. È pertanto necessario mantenere distinta la ricostruzione investigativa dall’accertamento giudiziale della responsabilità penale, che nel caso in esame non poté intervenire.
Proprio questa vicenda suggerisce al CNDDU di superare una memoria limitata alla ricorrenza e di trasformarla in uno strumento permanente di conoscenza. Da tale esigenza nasce la proposta nazionale “Custodi della Memoria Viva – MemoriAttiva”, rivolta alle istituzioni scolastiche e finalizzata alla ricostruzione documentale di vicende della criminalità organizzata appartenenti ai diversi territori italiani.
Il progetto prevede che gli studenti lavorino sulla normativa applicabile e sugli atti istituzionali accessibili, ricostruendo correttamente le diverse fasi procedimentali e distinguendo indagini, misure cautelari, esercizio dell’azione penale, giudizio, archiviazione e cause di estinzione del reato. L’obiettivo è sviluppare una conoscenza giuridica capace di impedire che nel racconto pubblico vengano sovrapposte risultanze investigative, ipotesi accusatorie e responsabilità giudizialmente accertate.
La proposta introduce inoltre una dimensione economica: alla ricostruzione giuridica dovrebbe accompagnarsi l’analisi degli effetti prodotti dalla presenza criminale sulle economie locali, attraverso dati pubblici e indicatori verificabili relativi alle attività produttive, al lavoro, agli investimenti, alla continuità aziendale e alla capacità di sviluppo dei territori. Ogni ricerca potrebbe confluire in un fascicolo digitale nazionale, dedicato prioritariamente alle persone, alle attività economiche e alle comunità colpite, anziché alla rappresentazione delle organizzazioni criminali.
Il 7 settembre potrebbe diventare la data annuale di restituzione pubblica dei risultati di MemoriAttiva, creando una continuità tra ricerca scolastica, documentazione istituzionale e analisi economica. La memoria acquisterebbe così una funzione concreta: conservare l’identità delle vittime e, nello stesso tempo, rendere misurabile e comprensibile ciò che la criminalità sottrae nel tempo al lavoro, alla produzione e allo sviluppo.
Nel ricordare Gioacchino Martino, Angelina Falco, Francesco Saverio Martino e Armando Clausino, il CNDDU ritiene che la scuola possa diventare custode di una memoria rigorosa, fondata sulle fonti, sulla normativa e sull’esattezza del linguaggio giuridico.
Custodire la memoria significa anche produrre conoscenza. Conoscere significa impedire che il tempo trasformi i fatti in oblio.


Tredicenne ucciso a Milano, esclusa l’aggravante della minore età. Il «L’apparenza fisica non può oscurare la condizione...
06/09/2026

Tredicenne ucciso a Milano, esclusa l’aggravante della minore età. Il «L’apparenza fisica non può oscurare la condizione del minore»

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sulle motivazioni della sentenza relativa all’omicidio del tredicenne avvenuto a Milano nel maggio 2025, conclusasi in primo grado, con rito abbreviato, con la condanna dell’imputato a nove anni e quattro mesi per omicidio volontario.
Il punto che suscita maggiore attenzione riguarda l’esclusione dell’aggravante collegata alla minore età della vittima. Secondo quanto riportato dalla stampa, il giudice ha ritenuto rilevante l’errore dell’imputato sull’età del ragazzo, valutando anche caratteristiche fisiche che potevano farlo apparire maggiorenne.
Sul piano strettamente giuridico, la questione deve essere ricondotta all’articolo 59 del codice penale, che disciplina l’imputazione delle circostanze aggravanti. È quindi necessario evitare interpretazioni inesatte: l’esclusione dell’aggravante non modifica la qualificazione del fatto come omicidio volontario, ma incide sul trattamento sanzionatorio.
Proprio qui, tuttavia, emerge un punto che merita una riflessione critica. Quando la percezione dell’età assume un peso così rilevante, il confine tra apparenza fisica e condizione giuridica del minorenne diventa estremamente delicato. Una corporatura sviluppata può incidere sull’accertamento della conoscibilità dell’età nel singolo processo, ma non può trasformarsi, nel dibattito pubblico o nell’interpretazione sociale del caso, in una forma indiretta di adultizzazione della vittima.
Un tredicenne resta giuridicamente un tredicenne. La sua statura, il peso, l’abbigliamento o il contesto nel quale si trova non anticipano la maggiore età. Per questo appare necessario interrogarsi anche sulla capacità dell’attuale disciplina di garantire un equilibrio adeguato tra il principio della responsabilità personale dell’autore e la particolare rilevanza che l’ordinamento attribuisce alla condizione minorile della persona offesa. È una questione che non si risolve contestando una singola decisione giudiziaria, ma che può legittimamente sollecitare una riflessione sull’applicazione concreta delle norme.
Sarebbe però altrettanto limitante fermarsi alla durata della pena. La domanda più severa riguarda ciò che è accaduto prima dell’omicidio. Secondo la ricostruzione della vicenda, un ragazzo di tredici anni era entrato in un contesto nel quale sostanze stupefacenti, denaro e violenza costituivano elementi concreti di rischio. Quando una situazione simile emerge soltanto dopo un fatto irreparabile, occorre chiedersi non soltanto chi abbia commesso il reato, ma anche se gli strumenti preventivi previsti dall’ordinamento abbiano funzionato tempestivamente.
L’Italia dispone già di norme e procedure per intervenire nelle situazioni di pregiudizio minorile, dispersione scolastica e coinvolgimento dei ragazzi in contesti criminali. Il problema non è sempre l’assenza della norma; troppo spesso è la distanza tra la norma e la sua capacità di operare prima dell’emergenza.
Scuola, servizi sociali, autorità giudiziaria minorile, servizi sanitari e forze dell’ordine dispongono di competenze differenti che devono poter convergere quando emergono segnali concreti di rischio. La prevenzione perde significato se gli interventi rimangono frammentati, tardivi o affidati alla capacità occasionale del singolo soggetto istituzionale di riconoscere il problema.
Il CNDDU ritiene pertanto che questa vicenda debba produrre una verifica seria dell’effettività degli strumenti esistenti, non una nuova successione di dichiarazioni destinate a esaurirsi con la cronaca. La questione non è soltanto quale pena venga inflitta dopo la morte di un tredicenne, ma perché il sistema riesca ancora troppo spesso a conoscere pienamente la vulnerabilità di un minore soltanto quando quella vulnerabilità è diventata un procedimento penale.
È su questo ritardo che le istituzioni sono chiamate a interrogarsi.


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