01/06/2025
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Inizialmente, vi era un'errata percezione che i silenziatori fossero armi da guerra o comunque materiale bellico, nonostante l'unica disposizione esplicita fosse il divieto del loro uso a caccia (art. 21 Legge 157/92). La circolare ministeriale del 1976 che li classificava come "parti di arma" non specificava se comuni o da guerra, generando confusione.
Una svolta si è avuta con la Direttiva Europea 2008/51/CE, recepita in Italia nel 2010, che ha classificato i silenziatori come "parti di arma da fuoco comune", quindi acquistabili con regolare titolo (porto d'armi o nulla osta). Questo ha portato al rilascio di alcune licenze, sebbene rare.
Tuttavia, il D.Lgs. 121/2013 (correttivo del D.Lgs. 204/2010) ha introdotto un divieto specifico: a partire dal 5 novembre 2013, è vietata la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di silenziatori costruiti per armi da fuoco comuni. Chi li deteneva legalmente prima di tale data ha potuto continuare a farlo.
Chi li possedeva legalmente prima del novembre 2013 può detenerli, trasportarli (con giustificato motivo), usarli (ove consentito, ad esempio in alcune regioni per il controllo faunistico previa autorizzazione) e cederli ad altri soggetti autorizzati. L'acquisto da parte di privati dopo tale data è invece generalmen