19/06/2026
RINUNCIA ABDICATIVA – IMMOBILE TROPPO ONEROSO
(Cass. civ., sezione seconda, sentenza del 16 giugno 2026 n. 20172, in Cassazione.it)
La controversia in esame verte sull’atto unilaterale abdicativo della proprietà effettuato dalla convenuta in riferimento ad alcuni immobili. In sede di merito l’atto viene dichiarato nullo.
Investita della questione, la Cassazione richiama un proprio precedente giurisprudenziale sancendo che "la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio che trova causa in se stesso e non nell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 83 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne consegue che la rinuncia, in sé, costituisce una modalità di esercizio del diritto dominicale e, dunque non può non essere consentita. La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita del diritto, non incorre - ove animata da un fine egoistico - nella nullità per contrasto con l’art. 42 secondo comma, Cost., o per illiceità della causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale devono essere stabilite dal legislatore, sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost. non può ricavarsi un dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, non essendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.
Ne consegue che l'atto di rinuncia alla proprietà non può essere dichiarato nullo sol perché, mediante lo stesso, il proprietario intenda liberarsi dall'obbligo di curare la manutenzione del cespite rinunciato. Non si configura, dunque, alcuna elusione della disciplina della donazione, che imporrebbe l'accettazione da parte dello Stato, poiché il negozio dismissivo è oggettivamente estraneo al paradigma dell'atto di liberalità, diversa essendone causa ed effetti.
L'atto di dismissione della proprietà costituisce espressione diretta del diritto del proprietario di disporre del proprio bene e quindi non è fondato su alcun intento liberale, né ha come scopo tipico l'accrescimento patrimoniale dello Stato.
Alla luce dei principi sopra richiamati, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto, cassando la pronuncia impugnata e rigettando la domanda originariamente proposta dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei contribuenti.