23/06/2026
Si comunica che dalla data odierna e fino al 31 agosto prossimo nella Regione Marche è vigente l’Ordinanza n. 1 del 22 giugno 2026 che limita le attività lavorative faticose nelle ore calde, salvo alcune deroghe (anche altre regioni hanno adottato norme analoghe).
In pratica, limitatamente ai giorni e nelle aree del territorio regionale per i quali la mappa del rischio pubblicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ , riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”, è vietato, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, lo svolgimento di attività lavorative svolte prevalentemente in ambiente esterno che comportino esposizione prolungata alla radiazione solare.
La novità principale è che i settori interessati non sono più solo quelli agricolo e florovivaistico, le attività di movimentazione, deposito, carico e scarico merci svolte in aree esterne nell’ambito della logistica (indipendentemente dal settore merceologico), i cantieri edili, stradali e navali all’aperto e le attività estrattive svolte in cava, ma le tutele sono previste anche per la consegna merci effettuate mediante velocipedi, anche a pedalata assistita.
Inoltre sono previste regole anche per le lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.
Va precisato che i lavoratori non direttamente esposti a tale tipologia di rischio non devono sospendere le attività, tra questi gli addetti alla conduzione di mezzi dotati di cabina climatizzata.
Il testo dell’Ordinanza è consultabile all’indirizzo Norme Marche (https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2708084&type=scadutiOrdinanzePresidente&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10)
Le deroghe principali sono per le attività delle pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
Ogni datore di lavoro e/o dirigente aziendale deve garantire il rispetto di quanto sopra nei casi previsti.
Nel restare a disposizione per eventuali approfondimenti auguriamo buon lavoro.
Lavoratore al sole e attività fisica intensaLe previsioni, sperimentali e automatiche (non controllate), basate su modello meteorologico, sono affette da intrinseca incertezza e possono risultare significativamente differenti dalle reali condizioni. Le previsioni vanno pertanto considerate come uno...