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11/01/2026

Il sistema di reclutamento del personale docente nel nostro paese è sicuramente il più complesso, contorto, giuridicamente opinabile esistente non solo a livello europeo ma anche nel mondo. Con i concorsi banditi in applicazione del PNRR, si sono addirittura sovrapposte ben tre procedure di cui l....

11/01/2026

Il Ministero dell’Università dovrebbe pubblicare a giorni il decreto autorizzativo per l’ indizione dei bandi per l’attivazione di percorsi abilitanti relativi all’anno accademico 2025/26. Nelle more del provvedimento autorizzativo, alcune Università hanno già provveduto a pubblicare i ba...

11/01/2026

LEGGE DI BILANCIO 2026: UN VERO SALASSO PER LA SCUOLA E UN RIGUARDO PARTICOLARE PER I PIU’ RICCHI !!! RIDUZIONE DAL 35 al 33 PER CENTO DELLA SECONDA ALIQUOTA IRPEF […]

11/01/2026

Il MIM riesce a spiazzare sempre e comunque: aveva infatti previsto di pubblicare IL D.M. relativo all’aggiornamento delle G*E proprio nel periodo natalizio con la presentazione delle domande nel periodo dal 15 dicembre all’8 gennaio. Insomma, una enorme “cappellata” che per fortuna è stata...

11/01/2026

Dal prossimo anno scolastico 2026/2027, le immissioni in ruolo saranno effettuate anche attingendo dagli ELENCHI REGIONALI DOCENTI. A tali elenchi si attingerà, però, soltanto se, dopo la nomina dei vincitori di ogni procedura concorsuale e dopo aver coperto la quota del 30% riservata agli idonei,...

14/12/2025

DOCENTE DI SOSTEGNO OBBLIGATA A SVOLGERE COMPITI NON RIENTRANTI NEL SUO PROFILO PROFESSIONALE: ANALISI E COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

La scuola è il luogo di lavoro dove con maggior frequenza e facilità ciò che è richiesto ai lavoratori esula abbondantemente dalle previsioni contrattuali sotto i più svariati profili. La scuola è anche un luogo caratterizzato da una frequente confusione di ruoli e mansioni, sia interna che esterna, come dimostra la costante e crescente ingerenza delle famiglie anche in aspetti che costituiscono la base della libertà di insegnamento: la didattica e la valutazione.

Riportiamo integralmente il commento della FLP Scuola di Foggia alla sentenza

In questi giorni si è parlato tanto di una sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, conseguente al ricorso presentato da una docente di sostegno, avverso un ordine di servizio del Dirigente Scolastico in cui le si imponeva di svolgere mansioni di assistenza materiale e personale a un alunno con disabilità.

Tale sentenza è stata oggetto di vari interventi da parte di testate giornalistiche impegnate sul “fronte scolastico”, con interpretazioni diverse e, spesse volte del tutto asettiche tanto che non sono entrate nel merito della questione, in ciò creando confusione e dubbi sulla materia del contendere e sulla reale portata della stessa sentenza.

A questo aggiungiamo che anche nell’ambito lavorativo della docente si è, in maniera del tutto inappropriata e non rispondente alla decisione del Tribunale di Foggia, diffusa l’affermazione e il convincimento (indotto da chi??) che il Giudice adito aveva, nella sentenza, condiviso l’operato della scuola condannando anche la docente alle spese di giudizio.

A questo punto, appare evidente, che si sente l’obbligo e il dovere di fare chiarezza sul contenuto del ricorso e affrontare la questione sottoposta al G.O. nonché la conseguente sentenza emessa sia nella sua esegesi temporale che sotto l’aspetto giuridico e sostanziale della vicenda.

Orbene, come sopra detto, la docente presentava ricorso avverso un ordine di servizio fattole notificare dal dirigente scolastico nel quale si sosteneva che fosse suo obbligo:

Vigilare e accompagnare il minore nei suoi spostamenti all’interno dell’istituto (es. laboratorio, bagno).
Accogliere l’alunno all’ingresso della scuola alla prima ora di lezione.
La ricorrente, a mezzo del suo legale, ha sostenuto nel ricorso che tali compiti non rientrassero nelle sue mansioni di insegnante di sostegno, il cui ruolo è prettamente educativo e didattico, ma spettassero ad altre figure professionali, specificamente al “Collaboratore Scolastico”.

La docente ha fondato il proprio ricorso su una solida base normativa e contrattuale, sostenendo che l’ordine di servizio fosse illegittimo per le seguenti ragioni:

Natura del ruolo del docente di sostegno: La legge n. 517/1977 e la legge quadro n. 104/1992 definiscono l’insegnante di sostegno come un docente specializzato per l’integrazione e lo sviluppo didattico degli alunni con disabilità, senza includere compiti di assistenza personale.
Previsioni del CCNL Scuola: Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola, sia nella versione del 2024 che in quella precedente del 2006/09, attribuisce esplicitamente al profilo del Collaboratore Scolastico le mansioni di “ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso […], all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” .
Indicazioni Ministeriali: Circolari del MIUR (note n. 3390/2001 e n. 4274/2009) avevano già chiarito che l’assistenza di base, come l’accompagnamento ai servizi igienici, rientra tra le funzioni dei collaboratori scolastici.
Violazione della normativa sulla sicurezza: L’imposizione di mansioni non conformi al proprio profilo professionale esporrebbe la lavoratrice a un rischio di stress e sovraccarico, in violazione del D.Lgs. 81/2008.
La docente chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’ordine di servizio e il risarcimento del danno da stress lavorativo.

Dopo oltre un anno dalla presentazione del ricorso, con vari rinvii, alternarsi di giudici chiamati a decidere sulla materia del contendere, il Tribunale di Foggia ha deciso la causa senza, ED E’ QUI IL PUNTO CRUCIALE, entrare nel merito della legittimità o meno dell’ordine di servizio, basando la sua pronuncia su due aspetti procedurali e probatori:

Inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ad agire: La domanda principale, volta ad accertare il diritto della docente a non svolgere le mansioni contestate, è stata dichiarata inammissibile. Il giudice ha rilevato che, per l’anno scolastico successivo (2025/2026), la docente era stata assegnata a classi e alunni diversi, rendendo l’ordine di servizio impugnato non più attuale. Citando la giurisprudenza della Cassazione, il Tribunale ha ribadito che l’azione giudiziaria deve essere sorretta da un interesse “concreto e attuale” e non può essere utilizzata per ottenere pronunce su situazioni passate per meri effetti futuri o di principio.
Rigetto della domanda di risarcimento danni: La richiesta di risarcimento del danno è stata respinta per “estrema genericità” e “assoluto difetto di prova”. Il giudice ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., spetta al lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra i due. La ricorrente si era limitata ad allegare genericamente di aver subito uno “stress eccessivo”, senza fornire alcun elemento probatorio che giustificasse la richiesta risarcitoria
Di conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza, la docente è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della P.I. E DEL …MERITO (sulla definizione di “Merito” ci sarebbe tanto da dire…)

La sentenza, che è stata emessa avuto riguarda al solo profilo processuale (fra l’altro come detto, e si dirà, molto opinabile e contraddittorio) rappresenta un esito profondamente insoddisfacente per la docente e lascia irrisolta una questione di principio fondamentale per il corretto funzionamento del sistema scolastico inclusivo.

L’azione legale della docente non era un mero “puntiglio”, ma un tentativo legittimo di far rispettare i confini del proprio ruolo professionale, delineati con chiarezza dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. Le sue argomentazioni erano fondate su una distinzione netta e consolidata tra le diverse figure che operano nella scuola e in particolare per l’inclusione scolastica:

L’insegnante di sostegno: È un docente specializzato con compiti prettamente didattici ed educativi. La sua funzione è quella di promuovere lo sviluppo umano, culturale e professionale dell’alunno, assumendo la contitolarità della classe e partecipando alla programmazione didattica. Come chiarito dal Consiglio di Stato, l’insegnante di sostegno è chiamato ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili, ma il suo ruolo è distinto da quello dell’assistente (SENTENZA del Consiglio di Stato num. 2285 del 2017) (SENTENZA del Consiglio di Stato num. 2349 del 2017).
Il collaboratore scolastico: Il CCNL Scuola 2024, citato nel ricorso, è inequivocabile nell’attribuire a questa figura “l’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità”, includendo esplicitamente l’assistenza “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione: Figura distinta, fornita dagli enti locali, che supporta l’alunno con handicap fisici o sensoriali per garantirne l’autonomia e la comunicazione.
La docente ha correttamente evidenziato come l’ordine di servizio confondesse questi ruoli, imponendole compiti di assistenza materiale che non solo esulavano dalla sua professionalità, ma che la legge affida a un altro profilo professionale.

Tale confusione non solo snatura la funzione del docente di sostegno, ma rischia di privare l’alunno del supporto specializzato di cui ha diritto, sia sul piano didattico (dal docente) sia su quello assistenziale (dal collaboratore scolastico).

Il vero paradosso della vicenda risiede nel fatto che il Tribunale non ha mai valutato la fondatezza di queste argomentazioni.

La decisione di inammissibilità per “sopravvenuto difetto di interesse ad agire” ha di fatto permesso all’amministrazione scolastica di eludere un giudizio nel merito.

Infatti, lo stesso dirigente, ha modificato nel corrente anno scolastico, l’ordine di servizio alla docente mediante l’assegnazione della stessa ad altro alunno con disabilità (vanificando in tal modo il principio consolidato e obbligo normativo di assicurare al precitato alunno la continuità didattica e integrazione scolastica) rendendo “obsoleto” l’ordine di servizio impugnato, neutralizzando, a parere del G.O. l’azione legale

Questo esito, sebbene processualmente previsto (ma lasciateci il dubbio su tale questione), lascia l’amaro in bocca e non solo…

La questione di fondo – ovvero se un dirigente scolastico possa legittimamente ordinare a un insegnante di sostegno di svolgere mansioni di assistenza fisica – rimane senza una risposta giurisdizionale.

La docente, che aveva agito per affermare un principio valido per sé e per l’intera categoria, si è vista negare una pronuncia nel merito a causa di un evento successivo e indipendente dalla sua volontà e che ha determinato l’inopinato pronunciamento del Giudice, altro che, come alcuni nella scuola affermano, riconoscendo la legittimità dell’ordine di servizio, altro che vittoria dell’Amministrazione, invece il tutto va ricondotto in un sistema giudiziario lento e farraginoso che lede i diritti dei lavoratori, fa dell’ingiustizia il “modus operandi” della giustizia e, non da ultimo, consente al datore di lavoro di emettere ordini di servizi illegittimi, accorgersi di aver sbagliato e per il solo fatto che la giustizia agisce con ritardo, eludere anche la condanna della sua azione e del suo modo di gestire il rapporto di lavoro del tutto illegittimo, creando, nel contempo, stress e conflitto nell’ambiente scolastico.

La Condanna alle Spese: Oltre al Danno, la Beffa

L’aspetto più criticabile, inoltre, della sentenza è la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e, sebbene questa sia stata una forzatura del G.O., in virtù del principio di soccombenza, in questo caso appare come una sanzione ingiusta, punitiva, e quasi, ma si può anche omettere il quasi, di diffida a intraprendere azioni giudiziarie…insomma si è avvertito da parte del G.O. quasi un “fastidio a dover esaminare e giudicare aspetti normativi scolastici che forse non si conoscono appieno…”

La docente è risultata “soccombente” non perché le sue ragioni fossero infondate (si ripete nel merito il G.O. non si è affatto pronunciato), ma perché sia la lentezza ormai consolidata del nostro sistema giudiziario sia un evento procedurale e ritardato congiunta a una azione “capziosa” dell’Amministrazione, ha reso impossibile la valutazione del contendere.

In sostanza, un lavoratore, che ha cercato di tutelare la propria dignità professionale e vedersi garantita la corretta applicazione delle norme a tutela dell’inclusione scolastica, si è trovato non solo a non ottenere giustizia nel merito, ma anche a dover sostenere i costi di un procedimento reso vano da una scelta strategica (?) dell’Amministrazione e da un intervento tardivo del G.O. che si è trincerato sul “cessato contendere”.

Ma ci chiediamo…per gli atti illegittimi emessi e per lo stress creato alla docente che ne facciamo on.le giudice? lasciamo che ognuno faccia quello che vuole e poi, accortosi della violazione dei diritti dello stesso lavoratore, nel timore di avere possibile condanne, ne ritiri l’atto evitando la dovuta “sanzione”?

Si è portati ad estremizzare la cosa affermando che se così fosse ogni reato o atto illegittimo emesso dalla P.A., se non esaminato in tempo dal G.O.(per colpe addebitabili allo stesso sistema giudiziario) viene, allora, sanato da comportamenti successivi, posti in essere dallo stesso soggetto giuridico che, smentendo se stesso per quanto precedentemente illegittimamente posto in essere, tenti così di sottrarsi ad eventuali sanzioni ? bene…anzi malissimo….ma il “mal tolto” o “il danno ricevuto” che fine fa? Non è, questo, forse un incentivo ad assumere arbitrari comportamenti tanto, poi, fino a quando la giustizia si pronuncia si ha il tempo per ravvedersi e se il lavoratore produce ricorso rischia, come il caso in esame, di pagarne pure “le spese”?

Occorre, alla luce di quanto detto, affermare che questo tipo di esito rischia di avere un effetto deterrente, scoraggiando altri lavoratori dal far valere i propri diritti per timore di incorrere in tecnicismi procedurali, ritardi nella pronuncia con conseguenti condanne economiche per il solo fatto che “ la P.A. ponga in essere atti illegittimi e poi strategicamente li si ritiri”.

In definitiva, in maniera chiara, ci si permette di affermare che ciò acuisce sempre più quel clima di sfiducia che aleggia nell’opinione pubblica nei confronti dell’amministrazione giudiziaria

Per quanto ci riguarda, non possiamo non ritenere che l’azione della docente è stata un’importante e coraggiosa affermazione della professionalità docente e dei principi di una corretta organizzazione del supporto all’inclusione.

L’esito del giudizio, purtroppo, evidenzia una criticità del sistema giudiziario, dove la correttezza formale può talvolta prevalere sulla giustizia sostanziale, lasciando i lavoratori senza tutela effettiva e penalizzandoli per aver cercato di far rispettare la legge e a pagare per i ritardi da parte di chi amministra, male ovviamente, la giustizia.

Come Organizzazione Sindacale ci dissociamo da questo modo di trattare i lavoratori della scuola e ci faremo portavoce della ingiustizia patita dalla docente anche presso altre sedi ministeriali in quanto è palese che l’ordine di servizio è elusivo anche di precise disposizioni normative, contrattuali e delle stesse indicazioni ministeriali e certamente il G.O., con la sentenza emessa, non è entrato nel merito della questione, ma sicuramente questo possono farlo altri organi dell’Amministrazione gerarchicamente superiori.

11/12/2025

Le funzioni telematiche per lo scioglimento delle riserve relative alla procedure concorsuali – concorso ordinario PNRR 3 saranno attive dal 15 dicembre 2025 (ore 9:00) al 2 febbraio 2026 (ore 23:59) L’istanza si presenta esclusivamente online tramite la Piattaforma “Concorsi e Procedure Selet...

NOMINE A T.D. CAMPOBASSO - ISERNIA AGGIORNATE
08/12/2025

NOMINE A T.D. CAMPOBASSO - ISERNIA AGGIORNATE

Si ritiene utile fornire link a una nota di chiarimenti dell’ATP di Roma riguardante gli. esiti della continuità didattica e i conferimenti degli incarichi a T.D. in generale: PRECISAZIONI ATP DI ROMA CAMPOBASSO BOLLETTINO CONTINUITA’ SOSTEGNO 29 AGOSTO CAMPOBASSO BOLLETTINO I TURNO 01 SETTEMBR...

27/11/2025

Che fine ha fatto il Focus sui dati di avvio dell’anno scolastico 2025-26?

Quanti sono gli alunni iscritti nella scuola statale nell’anno scolastico iniziato ormai da oltre due mesi? Non si sa. E’ uno scherzo? Potrebbe sembrarlo in effetti. Ma non è così, purtroppo.
Al 23 novembre 2025 in Italia nessuno sa con precisione quanti sono gli alunni che entrano ogni giorno in classe all’interno dei 40 mila edifici scolastici statali. Come mai? Chi dovrebbe pubblicare questo semplice dato (il Ministero dell’istruzione e del merito, ovviamente) non lo ha fatto finora. E neanche tutti gli altri. E non si sa se e quando ciò avverrà.
C’è stata una perdita di dati nel sistema informativo del MIM, per cui le informazioni non sono disponibili? Sarebbe preoccupante. Oppure qualcuno ha deciso di non pubblicarli? Sarebbe ancora più preoccupante. E perché?
Da oltre dieci anni, puntualmente a settembre, in coincidenza con l’inizio delle lezioni, l’Ufficio statistica del Ministero pubblica il Focus “Principali dati della scuola - Avvio dell’anno scolastico...”. Quest’anno invece non è stato ancora pubblicato.
Sono dati relativi ai diversi indicatori del sistema scolastico statale, riportati a livello regionale e corredati da grafici esplicativi, e completati da un’appendice sui principali indicatori delle scuole paritarie dell’anno scolastico precedente.
Si tratta di un lavoro prezioso – svolto con lodevole professionalità – che consente a tutti di avere un quadro esaustivo e immediato del sistema scolastico nazionale e di raffrontare eventualmente le variazioni intervenute nel corso degli anni per ogni indicatore.
Per capire tutta l’importanza del Focus basta scorrere l’elenco degli indicatori pubblicati:

- Istituzioni scolastiche e loro tipologie
- Sedi scolastiche secondo ordini e gradi di scuole
- Alunni e classi
- Alunni con disabilità
- Alunni per anno di corso
- Studenti per indirizzo di studio e anno di corso nella secondaria di II grado
- Studenti per indirizzo di studio e anno di corso dei nuovi percorsi Professionali
- Studenti per indirizzo di studio e anno di corso dei percorsi Tecnici
- Studenti per percorso di studi Secondaria di II grado
- Alunni con cittadinanza non italiana per ordini e gradi di scuola
- Posti del personale docente su posti comuni
- Posti del personale docente su posti di sostegno e posti in deroga
- In appendice scuole e alunni delle scuole paritarie dell’anno scolastico precedente.

Dati che le scuole forniscono con notevole dispendio di energie. Ebbene, il Focus del 2025-26, atteso ormai da oltre due mesi, ancora non c’è, e non si hanno notizie sulla sua prossima pubblicazione o su un’eventuale (clamorosa) eliminazione dalle pubblicazioni ministeriali.
È una questione di trasparenza, come previsto dalla legge. Confidiamo che si chiarisca presto, in modo che non si diffondano dubbi e preoccupazioni.
Fonte: Tuttoscuola

13/11/2025

La norma relativa agli elenchi regionali è stata introdotta con la Legge 79 del 5 giugno 2025, e riguarda sia le classi di concorso che il sostegno, sia infanzia primaria che secondaria. Il decreto ministeriale che disciplinerà tali elenchi deve essere pubblicato entro il 31 dicembre 2025. Chi p....

13/11/2025

Terminata la fase prevista dal predetto PNRR (concorsi 1-2-3) molti si chiedono come si potrà accedere all’insegnamento e cosa è già previsto. La domanda è inevitabile considerato che le graduatorie di questi concorsi non sono a esaurimento ma sono costituite solo dai vincitori e potranno esse...

13/11/2025

A seguito della conversione in legge del D.L.127/2025 vi è una misura che consente, per i docenti immessi in ruolo quale vincitori di concorso PNRR dal 1.9.2025 privi di abilitazione, di prestare il periodo di prova nell’a.s. 2025/2026 Tale disposizione risolve, parzialmente, la disparità tra i ...

Indirizzo

Via Erennio Ponzio, 20
Isernia
86170

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