19/09/2018
Con l’ordinanza del 27 luglio 2018 n. 20015 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Dunque, il supremo organo giudiziario nazionale ha riconosciuto che la ‘Retribuzione professionale docenti’, pari a 164 euro mensili, spetta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie contrattualizzato in sostituzione degli insegnanti assenti nel corso dell’anno scolastico.
Tutto il personale, dunque, a prescindere dal tipo di contratto stipulato, ha pieno diritto all’assegno tabellare, di oltre 160 euro lorde, da corrispondere per 12 mensilità.
Ne consegue, evidentemente, che perde efficacia la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che, nell’affidare al portale NoiPa il pagamento dei supplenti brevi e saltuari, aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari. Infatti la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 40 comma 9 della legge 449/1997″.
Nell’ordinanza, la Corte di Cassazione spiega che “si deve ritenere che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”. Pertanto, “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
Pertanto, tutti coloro che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie, anche per sostituzione, ed anche se attualmente in ruolo, potranno, dunque, legittimamente richiedere ai Tribunali il pagamento della “Retribuzione professionale docenti” maturata e non corrisposta negli ultimi 5 anni.
I nostri legali stanno predisponendo una comunicazione di messa in mora al MIUR e un conseguente ricorso ex art. 414 c.p.c. per il recupero delle somme.
Il consiglio è di aderire quanto prima, per evitare la prescrizione delle somme.