29/06/2023
⚠️⛔️ LETTURA NON CONSIGLIATA AI DETRATTORI DELLA MEDIAZIONE 😎
📌 Proponiamo oggi una pronuncia che porta alla luce la ratio dell'istituto della mediazione e che stimola le parti ad impegnarsi nello sfruttare le potenzialità della stessa e a renderla conveniente sotto tutti i profili.
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⚖️ SENTENZA n.59 del 25.01.2023 (Tribunale di Forlì):
Con la riforma Cartabia, il rifiuto delle parti ad intraprendere il tentativo di mediazione è ostativo all'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio.
Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari, per la quale si è svolto il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5, 4 ° comma lett. a) del D. Lgs. n. 28/2010.
All'incontro dinanzi al mediatore, le parti hanno manifestano la volontà di non proseguire in mediazione, rilevando che vi sarebbero stati i presupposti per una definizione bonaria della vertenza.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
- il rifiuto delle parti di non voler proseguire la mediazione si contrappone all'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio in corso;
- le parti hanno manifestato tale volontà nella fase iniziale della procedura, senza neppure esperire un tentativo;
- la condizione di procedibilità non viene assolta mediante il deposito formale dell’istanza di mediazione e la comparizione davanti al mediatore, ma tenendo invece un comportamento compatibile con l'avvio della procedura e con le finalità dell'istituto stesso.
‼️ Ai sensi dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 28/2010 e del nuovo art. 5 comma 2 bis, la condizione di procedibilità si considera avverata allorquando si tiene il primo incontro, all’esito del quale il mediatore prende atto del mancato raggiungimento dell'accordo oppure, in caso favorevole, procede all'espletamento della mediazione. Le parti non solo devono essere presenti al momento cd. "filtro", ma devono anche superare la fase preparatoria, in cui il mediatore dà le informazioni; solo all'esito del momento cd. "filtro" avente funzione meramente informativa, inizia la procedura di mediazione vera e propria, sicché soltanto da questo momento in poi le parti possono legittimamente abbandonare le trattative, non prima ‼️