Studio MF Service

Studio MF Service Consulenza in materia di Igiene degli Alimenti & Sicurezza sul Lavoro - Ufficio Incaricato Rina SpA Sede Conflavoro PMI Caorle Venezia.
(1)

Consulenti Esperti in Igiene degli Alimenti e delle Bevande, Sicurezza sul lavoro e Formazione. Azienda Accreditata per la Formazione nel pieno rispetto degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Ufficio Incaricato Rina SpA per CAORLE

🔍 CSE e responsabilità nella verifica dell'identità dei lavoratori1. Quadro normativo e  della posizione di garanziaIl s...
20/10/2025

🔍 CSE e responsabilità nella verifica dell'identità dei lavoratori
1. Quadro normativo e della posizione di garanzia
Il sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con gli articoli 2087 c.c. e 2050 c.c., impone che nei cantieri edili — attività per loro natura "pericolose" — ogni soggetto titolare di posizione di garanzia adotti tutte le misure concretamente esigibili per prevenire danni alla vita e all'incolumità dei lavoratori.

Il controllo dell'identità dei lavoratori che accedono al cantiere costituisce elemento essenziale del sistema prevenzionistico, in quanto funzionale alla verifica dell'effettiva formazione e idoneità tecnico-professionale dei soggetti operanti nel cantiere, come previsto dall'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 109 che impone la recinzione del cantiere "avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni".

2. La funzione di alta vigilanza del CSE
La Cassazione riconosce al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) una posizione di garanzia autonoma e concorrente, fondata sull'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, che ne definisce il compito di "verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel PSC".

Come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. IV, n. 8286 del 28 febbraio 2025, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito della sua funzione di alta vigilanza, è tenuto a verificare la conformità delle caratteristiche strutturali delle lavorazioni alle norme prevenzionistiche e non può esimersi dal prevedere momenti di verifica dell'effettiva attuazione di quanto esplicitato e previsto.

La vigilanza del CSE deve essere sistematica e sostanziale, come precisato dalla Corte d'appello di Taranto, sent. n. 69 del 25 maggio 2022: "Il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione".

3. Controllo accessi e identità dei lavoratori
L'art. 109 del D.Lgs. 81/2008 impone che i cantieri siano recintati "per impedire l'accesso agli estranei". Tale obbligo, letto alla luce dell'art. 15 (misure generali di tutela) e dell'art. 96 (obblighi dei datori di lavoro), comporta la necessità di un controllo degli accessi efficace.

L'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce espressamente che "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

Il CSE, nell'ambito della sua funzione di coordinamento e controllo, deve assicurarsi che i sistemi di controllo predisposti siano idonei e funzionanti, anche attraverso verifiche che garantiscano l'effettiva identificazione dei soggetti operanti nel cantiere.

Per maggiori info contatta Federico Angelo M 328 411 0321

Piani Mirati di Prevenzione (PMP): un approccio partecipativo alla sicurezzaI Piani Mirati di Prevenzione (PMP) rapprese...
04/09/2025

Piani Mirati di Prevenzione (PMP): un approccio partecipativo alla sicurezza
I Piani Mirati di Prevenzione (PMP) rappresentano un modello innovativo, partecipativo e territoriale, finalizzato a migliorare la salute e la sicurezza nei settori produttivi. Grazie a una sinergia tra vigilanza, assistenza tecnica e promozione delle buone pratiche, i PMP mirano a uniformare l’azione pubblica, rafforzare la consapevolezza dei datori di lavoro e prevenire disparità nell’applicazione delle misure di controllo.

Questo approccio operativo è oggi parte integrante del Piano Nazionale della Prevenzione 2020–2025 e trova applicazione nei Piani Regionali. I settori individuati per i PMP spaziano dalla metalmeccanica e logistica, alla movimentazione delle merci, fino ai rischi di caduta in edilizia, ambienti con sostanze cancerogene o stress lavoro-correlato.

Le fasi operative di un PMP
L’efficacia dei Piani si basa su tre azioni, declinate in fasi precise:

1. Assistenza
Si avvia con una fase di co-progettazione territoriale tra istituzioni, parti sociali e rappresentanze aziendali. Viene definito un target di imprese e sviluppata una modalità condivisa per informarle sui rischi, strumenti di autovalutazione e buone pratiche. Le aziende sono invitate a confrontarsi con questionari specifici, utili per stimolare un percorso riflessivo sulle proprie misure di prevenzione.

2. Monitoraggio e vigilanza
Le imprese coinvolte completano una scheda per autovalutarsi sulle misure adottate. Successivamente, alcune aziende vengono selezionate per verifiche a campione, durante le quali il Servizio di Prevenzione (es. ASL o ATS) analizza le soluzioni attuate e rileva comportamenti virtuosi.

3. Verifica di efficacia
A livello territoriale si raccolgono le esperienze aziendali positive, si valuta la percezione dei rischi attraverso questionari anonimi, e si restituiscono i risultati alle imprese e agli stakeholder tramite report, seminari o eventi pubblici. L’obiettivo è diffondere le soluzioni migliori e consolidare una cultura partecipata della sicurezza.

Impatti concreti sui territori e sulle imprese
I PMP evitano un modello di vigilanza a macchia di leopardo, favorendo una protezione estesa e uniforme del comparto. In ambito regionale, ad esempio, i PMP sono applicati alla prevenzione in edilizia, agricoltura, comparti produttivi critici o soggetti a specifiche vulnerabilità. Iniziative concrete hanno interessato la metalmeccanica, il rischio amianto, lo stress da calore, l’esposizione a sostanze pericolose, la movimentazione merci, e le malattie muscoloscheletriche nel settore della lavorazione carni.

L’obiettivo finale è innalzare gradualmente, ma in modo coerente e diffuso, i livelli di prevenzione e protezione, strutturando percorsi formativi, organizzativi e culturali che rafforzino il sistema di sicurezza collettivo.
Per maggiori informazioni contattate il 328 411 0321 Federico Angelo M e lo Studio MF Service sono a Vostra completa disposizione.

Sicurezza per cooperative di volontariato: chiarimenti nel decreto OmnibusIl Decreto Omnibus 2025, convertito con la leg...
04/09/2025

Sicurezza per cooperative di volontariato: chiarimenti nel decreto Omnibus

Il Decreto Omnibus 2025, convertito con la legge del 8 agosto 2025, introduce una interpretazione autentica fondamentale del Testo Unico sulla sicurezza (articolo 3, comma 3-bis, del DLgs 81/2008), rivolgendosi in particolare alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato come la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, i Vigili del Fuoco e i corpi di soccorso alpino. La novità normativa chiarisce che volontari e coordinatori in questi contesti non sono in alcun modo assimilabili a datori di lavoro o dirigenti ai fini degli obblighi previsti dall’articolo 18 del DLgs 81/2008.

In concreto, significa che non sono tenuti a nominare il medico competente né gli addetti all’emergenza (primo soccorso o antincendio), né ad adempiere ad altri obblighi specifici riservati ai datori di lavoro o ai dirigenti. Rimangono tuttavia esclusivamente in vigore gli obblighi prioritari e non delegabili previsti da altri articoli del Testo Unico, tra cui la nomina dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e la valutazione dei rischi tramite il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Implicazioni operative per cooperazione e volontariato
Questa interpretazione autentica risponde a una necessità concreta di tutelare il volontariato organizzato, distinguendo chiaramente i ruoli e alleggerendo l’onere amministrativo. Cooperative sociali, associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo settore possono così operare senza l’obbligo di rispettare alcuni adempimenti tipici del datore di lavoro. La misura consente loro di focalizzarsi sul proprio impegno operativo senza essere gravati da responsabilità non pertinenti al loro profilo giuridico.

Per maggiori informazioni contattateci al 328 411 0321 Federico Angelo M e lo Studio MF Service sono a Vostra completa disposizione.

Sicurezza per cooperative di volontariato: chiarimenti nel decreto OmnibusIl Decreto Omnibus 2025, convertito con la leg...
04/09/2025

Sicurezza per cooperative di volontariato: chiarimenti nel decreto Omnibus

Il Decreto Omnibus 2025, convertito con la legge del 8 agosto 2025, introduce una interpretazione autentica fondamentale del Testo Unico sulla sicurezza (articolo 3, comma 3-bis, del DLgs 81/2008), rivolgendosi in particolare alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato come la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, i Vigili del Fuoco e i corpi di soccorso alpino. La novità normativa chiarisce che volontari e coordinatori in questi contesti non sono in alcun modo assimilabili a datori di lavoro o dirigenti ai fini degli obblighi previsti dall’articolo 18 del DLgs 81/2008.

In concreto, significa che non sono tenuti a nominare il medico competente né gli addetti all’emergenza (primo soccorso o antincendio), né ad adempiere ad altri obblighi specifici riservati ai datori di lavoro o ai dirigenti. Rimangono tuttavia esclusivamente in vigore gli obblighi prioritari e non delegabili previsti da altri articoli del Testo Unico, tra cui la nomina dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e la valutazione dei rischi tramite il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Implicazioni operative per cooperazione e volontariato
Questa interpretazione autentica risponde a una necessità concreta di tutelare il volontariato organizzato, distinguendo chiaramente i ruoli e alleggerendo l’onere amministrativo. Cooperative sociali, associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo settore possono così operare senza l’obbligo di rispettare alcuni adempimenti tipici del datore di lavoro. La misura consente loro di focalizzarsi sul proprio impegno operativo senza essere gravati da responsabilità non pertinenti al loro profilo giuridico.

Per maggiori informazioni 328 411 0321 Federico Angelo M e lo Studio MF Service sono a Vostra completa disposizione.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rivoluziona la formazione in sicurezzaIl nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2...
04/09/2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rivoluziona la formazione in sicurezza
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, ha ridefinito in maniera organica la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento unifica e aggiorna i testi precedenti, introducendo novità sostanziali riguardo agli obblighi, alle durate, agli aggiornamenti e alle modalità di erogazione dei corsi per tutte le figure coinvolte nella prevenzione.

Formazione dei lavoratori: obblighi confermati e nuove verifiche
Per i lavoratori, la struttura della formazione rimane simile a quella precedente: 4 ore di formazione generale e una parte specifica che varia in base al livello di rischio, con 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. È confermato l’aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore, ma con una novità importante: la verifica finale dell’apprendimento diventa obbligatoria sia per i corsi iniziali sia per gli aggiornamenti. Viene inoltre regolamentato l’uso della formazione a distanza: l’eLearning è ammesso solo per la parte generale, per i corsi a rischio basso e per gli aggiornamenti, mentre per i livelli medio e alto resta obbligatoria la presenza o la videoconferenza sincrona.

Preposti: formazione rafforzata e aggiornamento biennale
La formazione dei preposti viene potenziata con un corso base che passa da 8 a 12 ore. L’aggiornamento diventa biennale, con obbligo di almeno 6 ore da completare entro 12 mesi in caso di ritardo. Sia il corso base che l’aggiornamento devono essere svolti in presenza o in videoconferenza: non è consentito l’eLearning. Questa scelta sottolinea la centralità del ruolo dei preposti nel garantire la sicurezza operativa e la necessità di un contatto diretto nella formazione.

Dirigenti: corsi ridotti ma più specifici
Per i dirigenti la durata del corso base viene ridotta da 16 a 12 ore, ma viene introdotto un modulo aggiuntivo di 6 ore per coloro che operano in cantieri temporanei o mobili. L’aggiornamento quinquennale resta fissato a 6 ore e può essere svolto anche in modalità eLearning. La riduzione delle ore è bilanciata dall’introduzione di contenuti più mirati e specifici in funzione del contesto lavorativo.

Datori di lavoro: formazione obbligatoria e percorsi mirati
La vera novità riguarda i datori di lavoro, per i quali viene introdotto un obbligo formativo generalizzato. È previsto un corso base di 16 ore e, per le imprese affidatarie nei cantieri, un modulo integrativo di 6 ore. Anche per i datori di lavoro è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, con possibilità di svolgere parte della formazione in modalità eLearning.

Datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP
Se il datore di lavoro ricopre anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve seguire un percorso più articolato. Oltre al modulo comune di 8 ore, che include un’esercitazione pratica sul DVR, sono previsti moduli tecnici di 12 o 16 ore a seconda del settore di appartenenza (ad esempio agricoltura, pesca, edilizia o chimico). In questo caso, la formazione base non può essere svolta in eLearning, mentre l’aggiornamento quinquennale di almeno 8 ore può avvalersi anche delle modalità a distanza.

RSPP e ASPP: confermata la struttura modulare
Per i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione viene confermata l’articolazione in tre moduli (A, B e C) e restano invariati gli obblighi di aggiornamento: 40 ore ogni 5 anni per gli RSPP e 20 ore ogni 5 anni per gli ASPP.

Impatti concreti sulle imprese e sulla formazione
Il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta un cambiamento importante per imprese e lavoratori. Da un lato introduce percorsi più chiari e strutturati, riducendo le ambiguità interpretative del passato, dall’altro rafforza la centralità di alcune figure chiave come i preposti e i datori di lavoro. Per le aziende, ciò significa dover pianificare con attenzione i fabbisogni formativi e garantire il rispetto delle nuove tempistiche, evitando rischi di sanzioni e migliorando la cultura della sicurezza interna.

Per maggiori informazioni 328 411 0321 Federico Angelo M e lo Studio MF Service sono a Vostra competa disposizione!

Analisi del lavoro: capire i comportamenti oltre l’osservazioneSpesso in azienda ci si limita a osservare i comportament...
30/08/2025

Analisi del lavoro: capire i comportamenti oltre l’osservazione
Spesso in azienda ci si limita a osservare i comportamenti visibili – postura, movimenti, utilizzo degli strumenti – ma l’efficacia delle misure di prevenzione passa da una comprensione più profonda: cosa guida davvero i comportamenti sul lavoro? Riflettere su questo permette di interpretare le dinamiche operative e di intervenire con maggiore efficacia, prevenendo gli infortuni in modo proattivo.

A tal fine, la Behavior Based Safety (BBS) utilizza il modello ABC – Antecedents, Behavior, Consequences – per spiegare come le scelte individuali siano influenzate più dalle conseguenze attese che da fattori antecedenti. Le conseguenze positive e immediate favoriscono comportamenti corretti, mentre quelle incerte o negative ne ostacolano l’insorgenza. Il metodo prevede l’osservazione tra pari, il riconoscimento immediato dei comportamenti sicuri e la valorizzazione delle buone pratiche, con l’obiettivo di garantire che il comportamento rispetti sempre le regole di sicurezza.

Comprendere gli stimoli nascosti dell’attività lavorativa
L’attività lavorativa non è solo ciò che si vede, ma è l’esito di molteplici fattori cognitivi, organizzativi e contestuali. L’agire dell’operatore dipende dagli obiettivi produttivi, dalle risorse disponibili, dalle condizioni materiali e temporali, dalla cultura aziendale e dallo stato psicofisico del singolo. In situazioni quotidiane possono emergere comportamenti non prescritti ma utili: ad esempio, segnalare un rischio, sospendere un impianto per sicurezza o informare un collega, dimostrando una responsabilità attiva.

La conformità alle procedure è importante, ma spesso insufficiente da sola. È meglio un ambiente in cui i comportamenti spontanei di sicurezza – segnalazione, adattamento, iniziativa – sono incoraggiati e premiati. Proprio questi atteggiamenti, se nutriti, possono fare la differenza nel prevenire incidenti.

Impatti pratici per imprese e collaboratori
Per le imprese, adottare un approccio che va “oltre il comportamento” significa costruire una cultura della sicurezza autentica. Coinvolgere i lavoratori nel monitoraggio e nel miglioramento quotidiano promuove l’adesione alle regole e valorizza il loro sapere operativo. Questo approccio riduce infortuni e migliora la qualità del lavoro, rafforzando la responsabilità condivisa.

Per i lavoratori, essere parte attiva nel promuovere la sicurezza significa sentirsi valorizzati e ascoltati. In un contesto dove le buone prassi sono visibili e riconosciute, la motivazione cresce e si sviluppano comportamenti costruttivi, proattivi e responsabili.

Per maggiori info contattaci al 328 411 0321
Federico Angelo M e lo Studio MF Service sono a Vostra completa disposizione!

Incidente in cantiere: responsabilità per verifica mancataUn tragico incidente durante operazioni di demolizione in un c...
30/08/2025

Incidente in cantiere: responsabilità per verifica mancata
Un tragico incidente durante operazioni di demolizione in un cantiere ha portato alla luce una grave omissione di vigilanza sulla stabilità strutturale delle opere. Nel caso in esame, intervenendo sul ponte caricatore di un porto, un operaio stava eseguendo un taglio a caldo su una passerella sospesa a circa sette metri. Questa operazione, in contrasto con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, portò al crollo della struttura, con conseguenze fatali. Ma la causa reale dell’incidente è emersa successivamente: una destabilizzazione silenziosa originata dalla rimozione di travi diagonali e da una difformità nella composizione del calcestruzzo impiegato, circostanze rimaste inosservate.

Le motivazioni alla base dell’assoluzione nei gradi inferiori
Nei primi due gradi di giudizio, i responsabili furono assolti. La motivazione si fondava sulla fiducia nei documenti tecnici presentati, in particolare il piano di demolizione predisposto da un ingegnere strutturista, che sembrava garantire la stabilità della struttura. Si reputò che, in quelle condizioni, un evento simile non fosse prevedibile, escludendo la colpevolezza dei soggetti coinvolti.

La svolta della Cassazione: prevenire è un dovere non delegabile
La Corte di Cassazione ha ribaltato tale esito, evidenziando due elementi cruciali. In primo luogo, la caduta, pur derivante da una pianificazione tecnica valida sulla carta, era prevedibile in concreto. La demolizione delle travi diagonali rappresentava un evidente indebolimento strutturale e avrebbe richiesto l’adozione di misure addizionali, quali imbracature di supporto o messa in tiro, misure che non furono previste. In secondo luogo, la Corte ha ribadito il dovere di “alta vigilanza” spettante sia al Responsabile dei Lavori sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: non basta affidarsi alla documentazione formale, ma è necessario verificarne attivamente la validità.

Implicazioni pratiche per imprese, progettisti e coordinatori
Questa pronuncia sottolinea l’importanza del dovere di verifica operativa della stabilità delle strutture, anche in presenza di piani tecnici apparentemente corretti. Il Responsabile dei Lavori, oltre a richiedere la certificazione di sicurezza, deve garantire che questa certificazione sia fondata su un’analisi approfondita e contestualizzata. Allo stesso modo, i coordinatori devono esercitare la loro funzione di vigilanza in modo concreto, intervenendo quando percepiscono segnali di instabilità, anche se non evidenti sulla carta.

Per maggiori info contattaci al 328 411 0321
Federico Angelo M e lo Studio MF Service sono a Vostra completa disposizione!

Formazione obbligatoria 2025: nuovi adempimenti per i datori di lavoroCon l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pu...
30/08/2025

Formazione obbligatoria 2025: nuovi adempimenti per i datori di lavoro
Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, è stato introdotto un nuovo obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro. Questo passo normativo completa quanto previsto dal DLgs 81/2008 e dal DL 146/2021, armonizzando i percorsi formativi e puntando a una cultura della sicurezza strutturata e qualificata.

Il cuore dell’Accordo prevede un corso base obbligatorio della durata minima di 16 ore, dedicato ai datori di lavoro: il modulo affronta aspetti giuridici, organizzativi e gestionali della salute e sicurezza sul lavoro. A questi si aggiunge, per chi opera nei cantieri, un modulo specialistico aggiuntivo di 6 ore. Questa formazione, resa obbligatoria per essere in regola, ha durata utile di 24 mesi a partire dal 24 maggio 2025, con un aggiornamento successivo ogni cinque anni, di almeno 6 ore.

Nuove scadenze, aggiornamento continuo e scenari transitori
Il provvedimento introduce un regime transitorio, consentendo di regolarizzare la propria formazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore, ovvero entro maggio 2026. Nell’intervallo, restano validi anche i corsi precedenti se rilasciati nelle condizioni previste. Tuttavia, per i datori di lavoro già formati come RSPP, ASPP o preposti, l’Accordo prevede specifiche esonero o riconoscimento della formazione pregressa.

Il nuovo approccio considera la formazione non più un evento isolato, ma parte di un processo continuo: ogni datore deve verificare e documentare l’efficacia dell’apprendimento, garantendo che il percorso formativo traduca conoscenze in comportamenti idonei alla prevenzione.

Ambiti applicativi: moduli e soggetti interessati
La formazione obbligatoria si estende a diverse figure e compiti aziendali. I dirigenti seguono un corso base di 12 ore, più 6 ore aggiuntive se operano in ambito cantieristico, con aggiornamento ogni 5 anni. Preposti ricevono almeno 12 ore obbligatorie, da svolgere in presenza o videoconferenza, con aggiornamento biennale.

Anche i lavoratori che svolgono ruoli tecnici (come addetti a spazi confinati o attrezzature specifiche) devono ricevere una formazione specializzata con periodicità definita. In ogni caso, la progressiva digitalizzazione consente modalità miste (presenza, videoconferenza, e-learning) nei contesti adeguati.

Impatti concreti per imprese e lavoratori
Per le aziende, il nuovo regime formativo rappresenta un’opportunità per consolidare la cultura della sicurezza e strutturare percorsi coerenti con le responsabilità del principale datore di lavoro. Attraverso un processo formativo ben pianificato e documentato, la formazione diventa strumento di governance preventiva, riducendo il rischio di inadempimenti e infortuni.

Per i lavoratori, dirigenti o preposti, il vantaggio si traduce in competenze aggiornate, consapevolezza operativa e procedure chiare nei contesti di lavoro. L’approccio continuo alla formazione garantisce strumenti adeguati per affrontare i mutamenti organizzativi e tecnologici, rafforzando qualità e sostenibilità della gestione della sicurezza.

Per maggiori info contattaci al 328 411 0321 Federico Angelo M e lo Studio MF Service sono a Vostra completa disposizione!

Cantieri archeologici: sicurezza per lavoratori e patrimonioNei cantieri archeologici, dove la tutela del patrimonio si ...
29/08/2025

Cantieri archeologici: sicurezza per lavoratori e patrimonio
Nei cantieri archeologici, dove la tutela del patrimonio si intreccia con la sicurezza del lavoro, emergono esigenze operative particolarmente complesse. Sono coinvolte figure professionali diverse — dagli archeologi ai restauratori, dai tecnici ai volontari — che operano in ambienti storici delicati. Garantire la protezione di ogni soggetto significa coniugare la tutela della salute con la conservazione dei beni culturali, imponendo un approccio specifico alla progettazione dello spazio e dei processi lavorativi.

Un factsheet Inail focalizzato sulla sicurezza e l’archeologia sottolinea che il lavoro in questi contesti richiede l’applicazione congiunta delle regole sul lavoro e delle norme specifiche per i cantieri temporanei e mobili, data la presenza di scavi, consolidamenti e strutture provvisorie. È pertanto fondamentale riconoscere le differenze rispetto ai cantieri edili tradizionali, sia per la tipologia delle attività sia per il contesto ambientale e culturale in cui si realizzano.

Progettare lo spazio di lavoro in equilibrio tra operatività e conservazione
La capacità di trasformare l’area di scavo in un luogo sicuro richiede una progettazione attenta: lo spazio deve essere configurato in modo da non danneggiare il contesto monumentale circostante, pur garantendo il corretto svolgimento delle analisi archeologiche. È essenziale preservare l’accessibilità, limitare al massimo le interferenze e, dove possibile, integrare strumenti da laboratorio e tecnologie utili alle attività di ricerca senza compromettere la sicurezza.

Un approccio integrato per la prevenzione e la sicurezza
Promuovere la sicurezza nei cantieri archeologici significa operare su più fronti. Da un lato, è necessario conoscere la normativa in ambienti di tutela ambientale e culturale; dall’altro, occorre adoperare tecniche d’intervento adeguate, individuare ruoli e responsabilità con chiarezza, e definire modalità operative sicure per tutte le fasi del lavoro.

Questi elementi — conoscenza normativa, criteri tecnici appropriati, responsabilizzazione delle figure coinvolte — rappresentano le fondamenta per creare spazi di lavoro funzionali, rispettosi dei beni culturali e protettivi per gli operatori.

Impatti concreti per imprese, istituzioni e operatori
Le istituzioni culturali, le agenzie di valorizzazione e le imprese impegnate in scavi e restauro devono adottare un approccio integrato che promuova al contempo ricerca, tutela e sicurezza. Il risultato è un processo sostenibile nel tempo, capace di preservare il patrimonio e garantire condizioni di lavoro protette.

Per gli operatori che entrano in questi contesti — siano essi archeologi, storici dell’arte, restauratori, studenti o volontari — l’applicazione di protocolli calibrati significa lavorare in sicurezza, con chiarezza sui rischi e fiducia nelle misure preventive adottate. Valorizzare il lavoro significa anche proteggerlo, offrendo un ambiente che unisca efficacia e responsabilità.

Per maggiori info contattaci al 328 411 0321 Federico Angelo M e lo Studio MF Service sono a Vostra completa disposizione!

I 4 errori più gravi nell’uso dei DPI anticaduta e come evitarliI dispositivi di protezione individuale anticaduta rappr...
29/08/2025

I 4 errori più gravi nell’uso dei DPI anticaduta e come evitarli
I dispositivi di protezione individuale anticaduta rappresentano un presidio fondamentale contro gli infortuni legati alle cadute dall’alto. Tuttavia, anche un dispositivo tecnicamente valido perde ogni efficacia se usato in modo errato. I quattro errori più gravi — riconosciuti da esperti del settore — sono: trascurare la manutenzione, indossare l’imbracatura in modo scorretto, scegliere un cordino inappropriato e adottare retrattili inadatti al sistema previsto. Ognuno di questi errori può compromettere gravemente la sicurezza del lavoratore.

Il difetto più insidioso è la mancata manutenzione: conservare e utilizzare i DPI senza verificarne lo stato di usura o danneggiamento è come affidarsi a un sistema inesistente. Anche se sembra semplice, controllare cuciture, moschettoni, molle, cavi retrattili e pulizia dopo l’uso è essenziale per garantire una protezione reale.

Indossare in maniera scorretta l’imbracatura è un secondo errore critico. Una vestibilità troppo stretta limita i movimenti, mentre una troppo larga può causare escoriazioni o addirittura sfilamenti in caso di caduta. A ciò si aggiunge l’errore comune di agganciare il cordino negli anelli laterali invece che nell’anello dorsale marcato “A”, creando un punto di attacco che non è progettato per sostenere un arresto in caduta, con conseguenze potenzialmente gravi per l’operatore.

Un altro elemento spesso sottovalutato è la scelta del cordino di posizionamento. È fondamentale sceglierne uno adeguato alla specifica applicazione, considerando sia il tipo di sistema (caduta impedita o arresto di caduta) sia l’altezza e le condizioni del contesto di lavoro. L’impiego di un cordino troppo lungo può aggravare le conseguenze di una caduta; uno troppo corto, invece, può limitare i movimenti e intralciare le operazioni.

Infine, usare dispositivi retrattili in contesti che ne richiedono tipi diversi è un errore che può tradursi in inefficacia. I retrattili reagiscono alla velocità di caduta e possono non bloccare l’operatore in tempo utile, soprattutto in presenza di ostacoli o tensione insufficiente. In sistemi che richiedono una caduta impedita, l’uso di un retrattile può risultare inadatto, creando falsi sensi di sicurezza.

Per maggiori info contattaci al 328 411 0321 Federico Angelo M e lo Studio MF Service sono a Vostra completa disposizione!

Indirizzo

Via San Giuseppe, 8
Caorle
30021

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
Martedì 09:00 - 12:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
Giovedì 09:00 - 12:00
Venerdì 09:00 - 12:00

Telefono

+393284110321

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio MF Service pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta La Scuola/università

Invia un messaggio a Studio MF Service:

Condividi

Digitare