20/10/2025
🔍 CSE e responsabilità nella verifica dell'identità dei lavoratori
1. Quadro normativo e della posizione di garanzia
Il sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con gli articoli 2087 c.c. e 2050 c.c., impone che nei cantieri edili — attività per loro natura "pericolose" — ogni soggetto titolare di posizione di garanzia adotti tutte le misure concretamente esigibili per prevenire danni alla vita e all'incolumità dei lavoratori.
Il controllo dell'identità dei lavoratori che accedono al cantiere costituisce elemento essenziale del sistema prevenzionistico, in quanto funzionale alla verifica dell'effettiva formazione e idoneità tecnico-professionale dei soggetti operanti nel cantiere, come previsto dall'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 109 che impone la recinzione del cantiere "avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni".
2. La funzione di alta vigilanza del CSE
La Cassazione riconosce al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) una posizione di garanzia autonoma e concorrente, fondata sull'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, che ne definisce il compito di "verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel PSC".
Come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. IV, n. 8286 del 28 febbraio 2025, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito della sua funzione di alta vigilanza, è tenuto a verificare la conformità delle caratteristiche strutturali delle lavorazioni alle norme prevenzionistiche e non può esimersi dal prevedere momenti di verifica dell'effettiva attuazione di quanto esplicitato e previsto.
La vigilanza del CSE deve essere sistematica e sostanziale, come precisato dalla Corte d'appello di Taranto, sent. n. 69 del 25 maggio 2022: "Il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione".
3. Controllo accessi e identità dei lavoratori
L'art. 109 del D.Lgs. 81/2008 impone che i cantieri siano recintati "per impedire l'accesso agli estranei". Tale obbligo, letto alla luce dell'art. 15 (misure generali di tutela) e dell'art. 96 (obblighi dei datori di lavoro), comporta la necessità di un controllo degli accessi efficace.
L'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce espressamente che "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".
Il CSE, nell'ambito della sua funzione di coordinamento e controllo, deve assicurarsi che i sistemi di controllo predisposti siano idonei e funzionanti, anche attraverso verifiche che garantiscano l'effettiva identificazione dei soggetti operanti nel cantiere.
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