31/07/2026
IL DANNO PATRIMONIALE DELLA CASALINGA: NON SERVE PROVA DELLE SPESE SOSTITUTIVE
Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 29 luglio 2026, n. 24221 (Pres. Frasca – Rel. Simone)
Massima. «La lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, dev'essere risarcita come tale qualora risulti accertato lo svolgimento dell'attività domestica e la compromissione totale o parziale della capacità, senza che sia necessaria la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico».
Chi non può fare più la casalinga ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale senza dover provare di aver sostenuto nuove spese