Il Crudo ti ispira? Veganesimo, Spiritualità, Crudismo tra Amici

Il Crudo ti ispira? Veganesimo, Spiritualità, Crudismo tra Amici

Condividi

Il pensiero corre con il Cuore al grande mentore Valdo Vaccaro - del quale siamo grati ammiratori - Veganesimo , Ecologia, Antispecismo, Spiritualità ...

Dai giuristi arriva un secco NO al green pass ed al regime sanitario! Per Draghi e Speranza è arrivata la fine? - Memento: Diritto - Attualità - Formazione per Concorsi Giuridici 07/09/2021

Il mondo dei giuristi in Italia è ancora dalla parte della Costituzione, del Popolo e in generale per la legalità. Una costante che nella pandemia non è mai mancata, come dimostrato dai ripetuti accoglimenti dei ricorsi contro le sanzioni elevate sulla base di decreti e decretini dichiarati quasi sempre illegittimi. E ieri è arrivata un’altra conferma.

In un documento pubblicato su di una rivista di settore, è stata espressa la posizione sul green pass e le altre misure del regime sanitario da parte dell’Osservatorio Permanente sulla legalità costituzionale.

Il green pass esprime una violazione del dettato costituzionale voluta da un governo appiattito sulla logica emergenziale e realizzata attraverso un potere di polizia diffuso.


Secondo il citato documento, il decreto sul green pass va disapplicato, sia perchè è contrario alla Costituzione (e già questo basterebbe) ma anche e soprattutto perché esso è in palese contrasto con il diritto UE (si veda il regomento n. 953/2021).

Si sostiene che deve essere bloccato ogni tentativo di sanzioni ai danni di chi non si vaccina, precisando che il rifiuto del vaccino va protetto e non ammantato di moralismo apocalittico.

Che cosa significa tutto questo tradotto in termini pratici? Molto semplice. Se un cittadino viene colpito da una sanzione elavata in base al decreto che ha istitutio il green pass, il decreto va “disapplicato” secondo il principio di primazia del diritto comunitario.

Quest’ultimo prevede, infatti, che in caso di contrasto tra una norma nazionale ed una norma UE (come il suddetto regolamento n. 953/2021, che vieta ogni discriminazione basata su certificati o pass vaccinali), la seconda è destinata a prevalere ed il giudice dovrà disapplicare necessariamente la norma interna.

Quest’ultima sarà considerata tamquam non esset, vale a dire non esistente nel caso specifico. Il ricorso del cittadino sarà quindi accolto con condanna dell’amministrazione a risarcire tutti i danni e a pagare le spese legali.

Si pensi al caso del ristorante chiuso per cinque giorni in caso di violazione della normativa d’emergenza. Il giudice condannerà l’amministrazione a versare al gestore i danni costituiti dalle perdite per i giorni in cui è stato costretto alla chiusura sulla base della sanzione dichiarata illegittima.

Viene ancora precisato nel suddetto documento che il decreto legge produce effetti plurimi di discriminazione e finirebbe per costituire l’imposizione indiretta di un obbligo vaccinale con conseguente violazione della libertà personale e tutto ciò per imporre un vaccino ancora in fase sperimentale avendo ottenuto solo una certificazione d’emergenza e nonostante la mancanza di prova circa la sua capacità di limitare il contagio.

Dal documento, quindi, si coglie quella che sarà la linea o meglio l’orientamento, peraltro più che condivisibile, che i magistrati ordinari potrebbero decidere di osservare.

Il documento è stato pubblicato anche su una rivista di settore della magistratura, che ci ha tenuto a precisare che “loro” danno voce anche a posizioni contrarie, ma resta il fatto che l’orientamento espresso, dal punto di vista tecnico-giuridico, appare più che condivisibile.

Insomma, per il green pass la fine è vicina, anche perché – ammettiamolo – trattandosi di una misura introdotta con decreto legge, ha una vigenza massima di 60 giorni. La scadenza è fissata per il 22 settembre. Se entro quella data il decreto non sarà convertito o reiterato, le attuali restrizioni cadranno tutte.

A parte questo, è senza dubbio importante sottolineare che i giuristi non si siano fatti intimorire dalle pressioni dei poteri forti che a loro volta condizionano in vario modo i governi. Il green pass italiano è dunque destinato a fare la stessa fine di quello spagnolo.

Anche nella pen*sola iberica, infatti, sono stati i tribunali a dichiarare illegali le misure che istituivano i pass sanitari. Oggi in Spagna non esiste alcuna limitazione di ingresso in locali pubblici, al chiuso o all’aperto e tutto ciò grazie al coraggio dei giudici che si sono schierati dalla parte della Costituzione democratica.

C’è poi un’altra chiave di lettura della situazione che non può sfuggire alla nostra analisi. Se il mondo dei giuristi è “contro” un governo che adotta misure illegali e contrarie alla Costituzione e al diritto UE, viene naturale concludere che a breve potrebbe partire una furiosa offensiva giudiziaria contro Draghi e soci.

Non dimentichiamo poi che anche se i media non coprono questo tipo di notizie, contro il premier e vari ministri del governo sono state presentate svariate denunce da parte di cittadini e gruppi di cittadini riuniti in comitati ed associazioni. In ogni momento, quindi, potrebbe partire l’avviso di garanzia a pezzi grossi del governo.

Il controverso decreto legge n. 111/2021, che i partiti che sostengono la dittatura sanitaria stanno disperatamente cercando di convertire in legge prima della scadenza dei fatidici 60 giorni prevista per il 5 ottobre, prevede che docenti e personale ATA senza green pass non può entrare a scuola e che se l’assenza (considerata ingiustificata) viene protratta per cinque giorni scatta la sospensione (senza stipendio) per il malcapitato fino a quando durerà lo stato di emergenza (in scadenza il 31 dicembre). Ma chi può sospendere il docente?

L’ordinanza della Cassazione (sez. VI Civile) n. 23524/2021 del 27 agosto ha confermato che i dirigenti scolastici non hanno il potere di adottare provvedimenti di sospensione dei docenti sprovvisti del pass verde. La decisione conferma, pertanto, il consolidato orientamento della giurisprudenza sull’argomento, già stabilito dall’ordinanza n. 28111/2019 (Cass., sez. Lavoro).


I giudici della Suprema Corte sono giunti a tale conclusione a seguito di chiara e accurata ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Ma allora se non è il dirigente scolastico a poter sospendere i docenti senza green pass, chi può occuparsene? Secondo la Cassazione, tale potere spetta all’UPD, vale a dire all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, perché, in tal caso, prevale il principio per cui la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, va individuata con riguardo al massimo della sanzione come stabilita in astratto (cioè, dalle norme di legge).

I dirigenti possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti compresi tra un minimo livello di intensità che si concreta nel rimprovero verbale ad un massimo livello che può comportare una sospensione dal lavoro di trenta giorni. Oltre tale limite, il dirigente non può andare. Poiché nel caso di specie, il d.l. n. 111/2021 prevede che il docente senza green pass, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, va sospeso fino alla scadenza dello Stato di Emergenza, che in tal caso è fissata al 31 dicembre 2021, il potere di irrogare tale provvedimento è l’UPD, l’unico organo che può sospendere il docente per più di 30 giorni.

Ciò posto, tuttavia, non significa che fino a quando il tale organo non adotti formalmente il provvedimento di sospensione, il docente, decorsi i cinque giorni, potrà tornare a svolgere le sue mansioni pur in assenza del pass. Il decreto parla molto chiaro: senza pass non si entra nell’edificio della scuola. Anche dopo il quinto giorno al docente sarà impedito l’accesso.

Nel frattempo, il suo caso sarà deferito al citato UPD che successivamente, al termine del suddetto procedimento disciplinare, potrebbe adottare la sospensione fino alla fine dello stato di emergenza. La norma violata dal docente viene individuata nell’art. 11, n. 3, lett. a) del codice disciplinare dei dipendenti della scuola, che fa riferimento alla inosservanza delle norme contenute nel contratto di lavoro o previste dalla legge in materia di sicurezza.

Ciò non significa che il docente debba arrendersi. Il decreto legge che ha istituito il green pass nella scuola presenta chiari profili di contrasto con la Costituzione e il diritto UE. All’uopo abbiamo organizzato una iniziativa legale che permetterà al docente di far valere i suoi diritti e di contrastare questo palese tentativo del governo di obbligarlo indirettamente al vaccino, rendendogli la vita lavorativa molto difficile.

Se volete informazioni sulla nostra iniziativa legale a tutela dei docenti contro il green pass, scrivete a [email protected] o chiamate il 3518085557 o il 3387007242.


Pochi minuti fa ha parlato Mario Draghi e con i soliti toni minacciosi misti ad arroganza ha fatto un vago cenno all’obbligo vaccinale. Immediatamente i nostri cellulari (3518085557 o 3387007242) sono impazziti: Avete sentito? Draghi vorrebbe imporre il vaccino a tutti. Come faremo adesso? Al solito, gli italiani si fanno terrorizzare anziché riflettere.

In primis, non è la prima volta che questi signori agitano la minaccia dell’obbligo vaccinale, che, è bene ricordarlo, non esiste in alcuna parte del mondo per il coronavirus. In secundis, stiamo parlando di un vaccino sperimentale e quindi non può essere imposto per legge. Ma come, per i sanitari lo hanno reso obbligatorio.

Anche qui una falsa informazione che i media hanno strumentalizzato: per i sanitari il vaccino è stato reso obbligatorio in via emergenziale e con scadenza fino al 30 dicembre. In sostanza, tutto ciò significa che la permanenza dell’obbligo è legata allo stato di emergenza. Terminata quest’ultima, anche l’obbligo vaccinale per i sanitari cesserà di esistere.


Sia l’obbligo vaccinale che altre misure che comprimono i diritti costituzionali (come il green pass) sono legittimate, per così dire, dalla permanenza dello Stato di Emergenza. E ciò spiega anche perché il governo insiste a prorogarlo. Senza emergenza finirebbe tutto, nessun altro provvedimento restrittivo potrebbe essere adottato, nessun obbligo vaccinale (ma comunque sempre a tempo) potrebbe essere emanato e il governo si ritroverebbe privo di strumenti di costrizione (ma sarebbe più corretto usare il termine “ricattatori”) nei confronti dei cittadini.

C’è poi una ulteriore considerazione da fare e che induce a concludere che un obbligo di tipo vaccinale per il coronavirus non potrebbe essere disposto. Una recente pronuncia della corte costituzionale (relatore l’attuale ministro della giustizia Cartabia) del 2018 (sentenza n. 5), la quale ha richiesto che il vaccino garantisca sotto i profili della sicurezza e della efficacia e non sia un problema per gli altri. In effetti sia la situazione nazionale che internazionale dipingono uno scenario da cui emerge il palese fallimento dei vaccini.

Il recentissimo Rapporto pubblicato il 13/03/2021 dall’I.S.S. e redatto insieme a Ministero, A.I.FA. e I.N.A.I.L. mette in chiara evidenza la totale e assoluta sperimentalità dei vaccini e le conseguenti incertezze che li accompagnano, rendendo in tale quadro non applicabile la compressione del diritto costituzionale alla scelta sanitaria individuale rispetto al limite del supremo bene della tutela della salute pubblica.

E’ di queste ore la notizia di fonte israeliana che il vaccino Pfizer, l’unico somministrato in tale nazione, non dia copertura alla variante sudafricana; così come recente lo studio tedesco secondo il quale il DNA libero nel vaccino AstraZeneca scatena anticorpi insoliti all’origine delle complicanze spesso fatali di tipo trombotico; e poi ancora nel valzer delle incertezze l’alternanza delle indicazioni medico-scientifiche sulla somministrazione del vaccino AstraZeneca da prima riservato solo agli under 55 e ora, invece riservato solo agli over 60.

L’art. 4 del D.L. 44/2021 (che ha imposto l’obbligo temporaneo del vaccino ai sanitari) non sembra aver tenuto in conto l’insegnamento delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, né dei principi etici e giuridici espressi nelle Convenzioni e nei Trattati esteri.

Allo stato attuale mancano i presupposti di certezza scientifica per imporre l’obbligo del vaccino, che dovrebbe rispondere al duplice obiettivo di tutela della salute pubblica, impedendo il contagio dei pazienti da parte del personale sanitario vaccinato, e di tutela immunitaria del personale sanitario dal virus, nonché dalla complicanze vaccinali.

La situazione di sperimentalità dei vaccini anti COVID-19 non garantisce nessuno di questi due obiettivi: nessuna certezza di non trasmissibilità del virus da parte delle persone vaccinate, nessuna certezza di immunità dal virus; evidenze invece – seppur statisticamente poco rilevanti – di complicanze vaccinali talvolta anche fatali.

E’ giuridicamente infondato, per l’erroneità del contesto, il tentativo di giustificare l’obbligatorietà della vaccinazione anti COVID-19 richiamando l’art. 2087 cod. civ. e il D.Lgs. 81/2008. Entrambe le norme chiamano il datore di lavoro alla responsabilità per omessa adozione delle tutele necessarie a garantire l’integrità fisica dei lavoratori. Tali disposizioni peraltro vanno interpretate in base all’obiettivo che si prefiggono, ossia di tutelare il lavoratore dai rischi inerenti la lavorazione a cui sono addetti, con particolare attenzione all’adeguatezza e sicurezza del processo produttivo e degli stessi ambienti di lavoro.

E’ di tutta evidenza pertanto che l’attenzione richiesta al datore di lavoro è in relazione unicamente ai processi produttivi e alle condizioni di lavoro da lui dipendenti. Una pandemia non è sicuramente riconducibile tali principi, in quanto è di tutta evidenza che il datore di lavoro non ha né gli strumenti e le conoscenze per potervi far fronte. A dimostrazione di ciò sono i Protocolli di Sicurezza anti COVID-19 recepiti nella legislazione emergenziale, i quali sono ritenuti necessari e sufficienti per espressa previsione di legge a sgravare il datore di lavoro da ogni responsabilità nel caso di contagio dei propri dipendenti.

E’ la palese incostituzionalità dell’obbligo, sia pure provvisorio, per i sanitari a pesare come un macigno sulla progettualità normativa del governo Draghi. Ai professionisti e agli operatori sanitari dissenzienti dall’obbligo o più rivendicanti il diritto di scegliere la tipologia di vaccino non sarà né facile, né veloce tutelare il loro diritto di scelta.

Gli Ordini professionali e i datori di lavoro applicheranno, infatti, il disposto dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e ai lavoratori così penalizzati non resterà che la via del contenzioso giudiziale innanzi al Giudice del lavoro, che potrà essere loro favorevole sole in presenza del verificarsi di due condizioni. Il Giudice dovrà, infatti, ritenere non manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità della norma, sospendendo il giudizio di merito in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, che dovrà accertare l’incostituzionalità della norma impositrice dell’obbligo vaccinale. Infatti, diversi TAR hanno già accolto i ricorsi dei sanitaria sospesi.

A parte queste considerazioni di carattere tecnico, non può essere sottaciuto il fatto che i vaccini stanno mietendo parecchie vittime. Ad oggi manca ancora la “correlazione”, ma essa, da un punto di vista sociale, già esiste. Ogni giorno si ha notizia, attraverso la cronaca locale (specie attraverso il sito Stop Censura) di almeno una decina di persone decedute a causa di malori improvvisi. E in tutti i casi si tratta di persone vaccinate in precedenza.

Ed è probabile che si tratti solo della punta dell’iceberg. In realtà, i deceduti post-vaccinali potrebbero essere centinaia al giorno. La gente ha capito e ormai i centri vaccinali sono quasi praticamente deserti. I dottori, specie nei gruppi, raccontano di svariati casi di problemi cardiaci accusati dai pazienti mentre in tutta Italia almeno 15 procure stanno indagando su queste morti. Pertanto, un progetto di obbligo vaccinale, oltre che essere palesemente illegale e f***e al tempo stesso, evocherebbe scenari di guerra civile. Come farebbe il governo ad obbligare 15-20 milioni di persone a vaccinarsi? Userebbe la forza? Servirebbe un esercito di milioni di uomini che il governo non ha. Ma a quel punto, è chiaro che sarebbe già venuto giù tutto. Questa storia rischia di non finire bene per nessuno dei suoi protagonisti.

Fonte

Dai giuristi arriva un secco NO al green pass ed al regime sanitario! Per Draghi e Speranza è arrivata la fine? - Memento: Diritto - Attualità - Formazione per Concorsi Giuridici Facebook Twitter Pinterest Il mondo dei giuristi in Italia è ancora dalla parte della Costituzione, del Popolo e in generale per la legalità. Una costante che nella pandemia non è mai mancata, come dimostrato dai ripetuti accoglimenti dei ricorsi contro le sanzioni elevate sulla base di decreti e...

Vuoi che la tua scuola/universitàa sia il Scuola/università più quotato a Albettone?

Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.

Ubicazione

Digitare

Telefono

Indirizzo


Albettone
36020