21/08/2026
𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜𝗢 𝗜𝗟 𝟭° 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲: 𝗖𝗛𝗜 𝗗𝗘𝗩𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥𝗦𝗜, 𝗖𝗛𝗜 È 𝗘𝗦𝗢𝗡𝗘𝗥𝗔𝗧𝗢 𝗘 𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗦𝗜 𝗣𝗨Ò 𝗥𝗜𝗡𝗩𝗜𝗔𝗥𝗘
Martedì 1° settembre 2026 prende ufficialmente il via l’anno scolastico 2026/27 e, per molti docenti e ATA, scatta l’obbligo della presa di servizio. Non tutto il personale, però, è tenuto a effettuare una nuova assunzione formale di servizio.
𝗖𝗛𝗜 𝗗𝗘𝗩𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜𝗢
Devono presentarsi, tra gli altri, i neoimmessi in ruolo, i destinatari di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 1° settembre, chi ha ottenuto trasferimento, passaggio di ruolo o di cattedra, assegnazione provvisoria o utilizzazione e chi rientra nella scuola di titolarità dopo aver prestato servizio altrove nell’anno precedente.
Per chi ottiene un’assegnazione provvisoria o un’utilizzazione, la presa di servizio viene effettuata direttamente nella scuola assegnata.
𝗖𝗛𝗜 𝗡𝗢𝗡 È 𝗧𝗘𝗡𝗨𝗧𝗢 𝗔 𝗨𝗡𝗔 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜𝗢
Il docente già di ruolo che rimane nella stessa scuola e non è interessato da nomine, trasferimenti, passaggi, rientri o altre variazioni della propria posizione non deve effettuare una nuova presa di servizio.
Resta comunque l’obbligo di partecipare alle attività regolarmente convocate, come il Collegio dei docenti o altri impegni funzionali all’insegnamento.
𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗦𝗜 𝗣𝗨Ò 𝗗𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗜𝗥𝗘
La presa di servizio può essere rinviata in presenza di un giustificato e documentato motivo, come malattia o altro impedimento non dipendente dalla volontà dell’interessato. La situazione deve essere comunicata tempestivamente alla scuola.
In assenza di una valida giustificazione, la mancata assunzione di servizio può comportare, nei casi previsti, la decadenza dalla nomina.
Chi il 1° settembre si trova già in congedo, aspettativa o altra assenza regolarmente autorizzata che prosegue oltre tale data non deve necessariamente interromperla per presentarsi fisicamente a scuola, fermo restando l’obbligo di comunicare la propria situazione all’istituto.
𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗜𝗡𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗧𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧À
Al momento della presa di servizio il dipendente deve dichiarare l’eventuale presenza di altri rapporti di lavoro.
Sono generalmente incompatibili con il lavoro nella scuola le attività commerciali o imprenditoriali e altri rapporti di impiego pubblico, salvo le eccezioni previste dalla normativa. Alcune attività professionali o incarichi esterni possono invece richiedere una preventiva autorizzazione.
Un’attività incompatibile già in corso deve essere regolarizzata o cessata prima dell’effettiva assunzione in servizio.
𝗜 𝗖𝗔𝗦𝗜 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗢𝗟𝗔𝗥𝗜
Specifiche tutele sono previste, tra gli altri casi, per maternità obbligatoria, interdizione anticipata, aspettative e altri istituti previsti dalla normativa. In queste situazioni il rapporto può perfezionarsi anche senza la presenza fisica immediata, se ricorrono i presupposti previsti.
📌 Prima del 1° settembre è quindi fondamentale controllare la circolare della propria scuola, con orari, sede, modulistica e documenti eventualmente richiesti.